Smart working, ferie, buoni pasto, straordinari: nuove regole PA

di Anna Fabi

6 Aprile 2020 08:00

Circolare della Funzione Pubblica: istruzioni applicative su lavoro agile, ferie pregresse, straordinari e buoni pasto.

Con la circolare 2/2020 pubblicata sul sito della Funzione Pubblica arrivano importanti chiarimenti in merito all’utilizzo delle ferie pregresse, comprese quelle 2019 non ancora fruite, in alternativa allo smart working nel pubblico impiego.

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Il ricorso alle ferie, infatti, non può rappresentare una via d’uscita per evitare il lavoro agile che è stato definito come la “modalità ordinaria” di svolgimento della prestazione professionale, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.

Viene tuttavia sottolineato, il lavoro agile non debba escludere il ricorso, per motivate esigenze organizzative, agli altri istituti come ferie pregresse, congedo, banca ore e rotazione nel rispetto della contrattazione collettiva.

La circolare, inoltre, ribadisce che l’esenzione del lavoratore dal pubblico servizio deve essere motivata puntualmente. Qualora una PA non individui le attività da svolgere in presenza in modo indifferibile, il dipendente non è automaticamente autorizzato a non presentarsi al lavoro.

Per quanto riguarda l’erogazione dei buoni pasto, la Funzione Pubblica specifica che il personale attivo in modalità Smart Working non ha diritto automaticamente al buono pasto, mentre spetta alle singole amministrazioni assumere le determinazioni di competenza dopo il confronto con le organizzazioni sindacali.

È sempre la circolare a dare disposizioni sulla gestione di straordinari, lavoro notturno o festivo e brevi permessi:

Si sottolinea che istituti quali prestazioni eccedenti l’orario settimanale che diano luogo a riposi compensativi, prestazioni di lavoro straordinario, prestazioni di lavoro in turno notturno, festivo o feriale non lavorativo che determinino maggiorazioni retributive, brevi permessi o altri istituti che comportino la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro appaiono difficilmente compatibili con la strutturazione del lavoro agile quale ordinaria modalità delle prestazione lavorativa. Si ritiene pertanto conforme a normativa che una PA non riconosca a chi si trova in modalità agile, ad esempio, prestazioni di lavoro straordinario.