Il ritardo nel pagamento dei compensi spettanti agli avvocati per il gratuito patrocinio non può superare i dodici mesi, pena l’accusa verso lo Stato di violazione dei diritti umani e, nello specifico, del diritto di proprietà del professionista.
Lo ha affermato la Corte europea dei diritti dell’uomo, esprimendosi sul ricorso presentato da due avvocati italiani contro i ritardi dei compensi spettanti per l’attività svolta di gratuito patrocinio.
Secondo la sentenza, infatti, il pagamento degli onorari dei difensori legali che offrono le proprie prestazioni nell’ambito del Patrocinio a Spese dello Stato (con teorica copertura di fondi pubblici, stanziati per la difesa dei cittadini che non possono permettersi di pagare un legale), devono avere una data certa. Non solo: questi crediti maturati dai legali verso lo Stato devono essere tutelati e valorizzati, garantendo tempistiche di rimborso limitate.
A tal proposito, i giudici fissano scadenze di pagamento ben precise. Salvo circostanze eccezionali, infatti, possono intercorrere al massimo sei mesi sia tra il deposito del decreto di pagamento e la data in cui l’avvocato può emettere la fattura, sia tra il momento dell’invio della fattura e l’effettivo accredito delle somme a favore del professionista. Quindi, può passare al massimo un anno