Il Decreto Sostegni bis ha confermato il bonus affitti per le Partite IVA, che consiste in un credito d’imposta del 60% sui canoni di locazione relativi agli immobili usati come uffici o laboratori, locali commerciali o impianti produttivi. Nel frattempo, è possibile indicare in dichiarazione il tax credit già fruito lo scorso anno. È l’Agenzia delle Entrate a illustrare le modalità di compilazione del Modello Redditi PF (Persone Fisiche), riportando i dati relativi al bonus 2020 ricevuto per le locazioni. In fase di dichiarazione dei redditi, infatti, le Partite IVA sono tenute a inserire l’importo del bonus nei quadri RF, RU e RS del fascicolo 3 del Modello Redditi PF. I contribuenti con Partita IVA in regime di contabilità ordinaria devono indicar:
- nel quadro RF il codice 99 per la rettifica (il bonus affitti, infatti, non concorre a formare reddito imponibile). Per quadro riguarda il quadro RS (Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG, RH e LM), è necessario compilare anche il prospetto Aiuti di Stato: rigo RS401, colonna 1 con il codice aiuto 60, colonna 12 forma giuridica, colonna 13 codice impresa, colonna 14 codice Ateco dell’impresa, colonna 15 codice “1” (settore), colonne 17 e 29 importo dell’aiuto spettante, colonna 26 codice “20”.
- Il quadro RU deve essere compilato dalle Partite IVA che hanno maturato il diritto al beneficio durante il 2020. È necessario compilare il rigo RU1 con il codice “H8”, il rigo RU5, colonna 3, con il credito spettante, il rigo RU6 segnalando il credito usato in compensazione nel modello F24 con il codice tributo “6920”, fino al 31 dicembre 2020. Il rigo RU12, infine, deve riportare il credito residuo non ancora utilizzato.
- Il rigo RU7 (colonne 4 e 5), con riporto diretto dello stesso al rigo RN35, deve essere compilato nel caso in cui il credito venga usato direttamente in dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte dovute.