Niente permessi pagati per l’abilitazione forense

di Teresa Barone

23 Marzo 2018 09:10

I permessi studio retribuiti concessi ai dipendenti statali non possono essere utilizzati per svolgere il tirocinio della pratica forense.

Il budget di 150 ore concesse ai dipendenti statali come permesso retribuito per finalità di studio non può essere utilizzato per svolgere il tirocinio della pratica forense. È l’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) a sottolineare questo limite attraverso la pubblicazione dell’orientamento applicativo Ral 1961.

Secondo quanto sottolineato, infatti, le ore di permesso retribuito per il diritto allo studio – previste dall’art.15 del CCNL del 14.9.2000 – non possono essere richieste dal lavoratore del comparto pubblico qualora desideri intraprendere un tirocinio formativo per diventare avvocato e superare l’Esame di Stato, in modo da ottenere l’abilitazione professionale.

La normativa stabilisce che i permessi sono concessi per la partecipazione a corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, sia nell’ambito di istituti statali sia pareggiati o legalmente riconosciuti attraverso l’abilitazione specifica. L’Aran sottolinea quindi che:

Il presupposto indispensabile per l’eventuale fruizione dei permessi di cui si tratta è rappresentato dalla frequenza di corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio legali o di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico. In tale ambito non sembra potersi inquadrare la frequenza di una scuola forense finalizzata al conseguimento dell’abilitazione alla professione di avvocato, proprio per la mancanza dei presupposti richiesti dalla clausola contrattuale.