Licenziare un dipendente inaffidabile

di Teresa Barone

18 Ottobre 2017 13:00

Anche un furto di poco valore legittima il licenziamento del dipendente che lo compie.

L’affidabilità rappresenta un requisito indispensabile per un dipendente, sul quale il datore di lavoro deve necessariamente avere piena fiducia. Ma quali comportamenti possono compromettere questo rapporto e mettere in dubbio la correttezza del lavoratore?

=> Il licenziamento disciplinare

Una recente sentenza della Corte di Cassazione fa chiarezza sul tema, sottolineando come per rendere legittimo un licenziamento sia sufficiente avere la certezza che un dipendente ha compiuto un piccolo furto, anche se la merce sottratta ha un valore molto esiguo.

La sentenza 24014 del 12 ottobre 2017, infatti, specifica che anche un furto di valore modesto è lesivo del rapporto fiduciario tra azienda e dipendente, che può essere licenziato anche in assenza di precedenti sanzioni disciplinari:

«L’inesistenza di precedenti disciplinari non costituiva elemento sufficiente per escludere la lesione del vincolo fiduciario in ragione della oggettiva gravità del comportamento e dell’elemento soggettivo, compendiatosi nella negazione dei doveri fondamentali che incombono sul lavoratore e su qualsiasi cittadino.»

Secondo i giudici, inoltre, un comportamento illecito che non causa danni di grave entità può essere considerato come precursore di future condotte illecite:

«La modesta entità del fatto può essere ritenuta non tanto con riferimento alla tenuità del danno patrimoniale, quanto in relazione all’eventuale tenuità del fatto oggettivo, sotto il profilo del valore sintomatico che lo stesso può assumere rispetto ai futuri comportamenti del lavoratore e, quindi, alla fiducia che nello stesso può nutrire l’azienda, essendo necessario al riguardo che i fatti addebitati rivestano il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro e, specialmente, dell’elemento essenziale della fiducia, cosicché la condotta del dipendente sia idonea a porre in dubbio la futura correttezza del suo adempimento.»