Platea degli aventi diritto, presentazione delle domande, importo e durata dell’ammortizzatore sociale: l’INPS fornisce le indicazioni 2025 per l’accesso al trattamento di integrazione salariale previsto a favore dei dipendenti degli studi professionali.
Si applica dallo scorso luglio, dopo l’entrata in vigore del Decreto 21 maggio 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ora, con la circolare 99/2025, si completa l’iter delle regole applicative.
Integrazione salariale negli studi professionali
La prestazione è erogata dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Consiste in un’integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o dalla sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del Decreto Legislativo 148/2015: eventi critici transitori, situazioni temporanee di mercato, riorganizzazione aziendale, crisi, contratti di solidarietà. In base alla riforma degli ammortizzatori sociali, il sussidio spetta a tutti i lavoratori, anche con un solo dipendente.
Presentazione domanda: i termini da rispettare
Gli studi professionali presentano domanda all’INPS non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività eventualmente programmata e non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Hanno diritto alla prestazione tutti i lavoratori dipendenti, anche in apprendistato, con l’unica esclusione dei dirigenti. E’ necessaria un’anzianità di lavoro effettiva pari almeno a 30 giorni. L’accesso alla prestazione è preceduto dall’espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 148/2015.
Ambito di applicazione: calcolo soglie dimensionali
L’ambito di applicazione riguarda i datori di lavoro con almeno un dipendente i quali, a partire dal periodo di paga in corso al luglio 2024, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo. Non sono invece più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo e possono accedere alle prestazioni erogate dal Fondo per periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 luglio 2024. La soglia dimensionale, ai fini della durata della prestazione dell’assegno di integrazione salariale, si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente la data di presentazione della domanda.
Importo e durata della prestazione
L’importo dell’assegno è analogo alla cassa integrazione: 80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non lavorate, fino a un tetto che per il 2025 è pari a 1.404,03 euro. Non si applica la trattenuta del 5,84% prevista dall’articolo 26 della legge 41/1986. L’integrazione salariale è compatibile con l’assegno per il nucleo familiare (ANF).
La prestazione spetta per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile per le causali sia ordinarie che straordinarie nelle aziende fino a 15 dipendenti, mentre sopra questa soglia dimensionale la durata cambia a seconda della causale:
- 26 settimane in un biennio mobile, per le causali ordinarie;
- 24 mesi in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;
- 12 mesi in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria di crisi aziendale;
- 36 mesi in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria di contratto di solidarietà.
Contributi al fondo bilaterale
I contributi di finanziamento dovuti dalle aziende al fondo sono i seguenti:
- 0,50%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
- 0,80%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti;
- 1%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.
La circolare 99/2025 contiene tutte le indicazioni per la compilazione corretta del flusso Uniemens.