Assegnazione a mansioni inferiori

di Rosanna Marchegiani

20 Gennaio 2011 11:00

L'assegnazione dei dipendenti a mansioni inferiori costituisce una violazione dell'art.2103 del Codice civile: la norma si applica a tutti

L’art.2103 del Codice civile disciplina la materia delle mansioni del lavoratore dipendente stabilendo che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione nella retribuzione.

Lo stesso articolo prevede che nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo.

In linea di massima, dunque, si può affermare che un mutamento delle mansioni del dipendente, che rappresenta per quest’ultimo un peggioramento della propria posizione, comporta una violazione dell’art.2103 con conseguente obbligo del risarcimento del danno a favore del dipendente e, in alcune sentenze, si è ammesso anche la possibilità di reintegrazione del dipendente nel suo posto di lavoro originario o la possibilità che gli venga assegnato un incarico di contenuto equivalente.

La norma in esame si applica a tutte le categorie di lavoratori dipendenti, ivi inclusi i dirigenti. Il lavoratore che viene assegnato a mansioni inferiori, cioè a mansioni che non possono essere considerate equivalenti rispetto alle precedenti, può rifiutare la prestazione.

Tuttavia esistono delle ipotesi nelle quali è possibile derogare al principio generale di illegittimità all’assegnazione di mansioni inferiori, ad esempio nei casi di accordi sindacali siglati nel corso di procedure di mobilità al fine di evitare il licenziamento dei dipendenti, o come alternativa alla cassa integrazione guadagni.

Nei casi nei quali l’assegnazione a mansioni inferiori comporti un danno per il dipendente è configurabile l’ipotesi di recesso per giusta causa previsto dall’art.2119 del Codice civile, cioè la possibilità del dipendete di recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se esso è a tempo determinato, o senza preavviso, se esso è a tempo indeterminato essendovi una giusta causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Inoltre, se il contratto è a tempo indeterminato al prestatore che recede compete l’indennità di mancato preavviso.

Per quanto riguarda in particolare la categoria dei dirigenti, i contratti collettivi prevedono norme particolari in caso di mutamento delle mansioni sostanzialmente incidenti sulle proprie posizioni.

Così, ad esempio, nel CCNL dirigenti del commercio e nel CCNL dirigenti del settore industria, è prevista una norma secondo la quale, nell’ipotesi in esame, il dirigente che risolve entro 60 giorni il proprio rapporto di lavoro ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto anche all’indennità sostitutiva di preavviso.