La detrazione d’imposta del 55% dei costi sostenuti per gli interventi di riqualificazione energetica è stata introdotta dalla Finanziaria 2007, legge n. 296/2006. La norma ha disposto che il riparto obbligatorio della detrazione avvenisse in un numero di tre quote annuali di pari importo. L’anno dopo, la Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) ha prorogato l’agevolazione fino al 31 dicembre 2010, stabilendo che la detrazione poteva essere ripartita, a scelta irrevocabile del contribuente operata al momento della prima detrazione, in un numero di quote annuali di pari importo compreso tra tre e dieci.
Successivamente, il DL n. 185/2008 ha previsto che, per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009, il bonus doveva essere ripartito in cinque rate annuali di pari importo.
Arriviamo così ad oggi: la proroga per la fruizione dell’agevolazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011 è stata disposta dalla legge di Stabilità, che allunga il periodo di fruizione dell’agevolazione da cinque a dieci anni.
È stata dunque confermata anche per il 2011 la possibilità di beneficiare degli sgravi fiscali per interventi di riqualificazione energetica, senza apportare sostanziali cambiamenti rispetto al passato, salvo l’estensione del periodo di detrazione in un arco di dieci anni rispetto ai 5 attuali.
Anche gli interventi ammessi all’aiuto restano gli stessi:
- la riqualificazione degli edifici esistenti, per la quale il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro;
- gli interventi sull’involucro (pareti, finestre e infissi), fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. In questo caso, il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro. Dal 1° gennaio 2008 l’agevolazione si applica anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
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Documenti Correlati
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244
- Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185