Atti notarili, dalla carta al bit

di Giacomo Dotta

20 Luglio 2010 16:45

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale diventa legge dello Stato la possibilità di firmare un atto notarile con firma digitale, evitando ogni passaggio su carta a tutto vantaggio di velocità e costi dell'operazione

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 110/2010 sancisce l’inizio delle nuove procedure con cui i notai potranno ora portare a termine gli atti senza dover passare per il supporto cartaceo. Il bit va a sostituire l’inchiostro a tutti gli effetti e d’ora in poi le procedure informatiche saranno contemplate dalla legge italiana per autenticare compravendite ed altre operazioni fino ad oggi conseguite secondo procedure tradizionali ed ereditate da un modello culturale e strumentale vecchio ormai di secoli.

«Non si tratta solo di documenti firmati digitalmente dalle parti e dai notai, ma di documenti di cui viene garantita la formazione e la successiva conservazione per un tempo illimitato con tecnologie sicure che ne assicurano anche la fruizione. In tal modo il notaio garantisce la sicurezza giuridica con le medesime modalità anche nel mondo del documento informatico»: così il Consiglio Nazionale del Notariato ha spiegato la riforma ai tempi della prima approvazione del decreto legislativo. La riforma ha mosso il primo passo nel momento in cui tutti i notai sono stati dotati di firma digitale e diventa ora concretamente accessibile dal momento in cui tutte le procedure sono state regolamentate e la legge promulgata.

Secondo il Consiglio Nazionale del Notariato, d’ora in poi sarà possibile:

  • «utilizzare l’atto notarile informatico per gli atti relativi all’acquisto casa, al mutuo o la costituzione di società»
  • «eliminare la carta nella fase di redazione e, in particolare, nella “conservazione” degli atti, con un notevole risparmio di costi relativi alla gestione documentale, che diventerà indubbiamente più semplice ed efficiente grazie al formato digitale»

I clienti non saranno costretti ad avere una firma digitale per contrarre gli atti, ma sarà sufficiente passare per una “firma elettronica” (cioè una firma tradizionale, scannerizzata ed autenticata direttamente dal notaio). Le parti contraenti potranno scegliere liberamente se passare per la via digitale o per la via tradizionale cartacea, nella consapevolezza del fatto che d’ora in poi le due strade sono equiparate e l’opzione digitale potrà consentire nel tempo sostanziali risparmi tanto in relazione ai tempi di redazione degli atti, quanto in relazione a costi materiali e di archivio.