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Controversie, società escluse dalla nuova tassa

di Alessandro Vinciarelli

29 Agosto 2011 11:00

La nuova tassa sulle cause di lavoro va ad incidere solo sulle persone fisiche con reddito imponibile ai fini Irpef superiore a 31.884 euro e non va a colpire le società, neanche le Casse Edili.

Cause di lavoro, la nuova tassa contenuta nella manovra estiva (Dl n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011) va ad incidere solo sui lavoratori e non sulle società, gli enti o le associazioni che propongono il giudizio. Sono invece chiamati al pagamento del contributo unificato i «titolari» di reddito imponibile ai fini Irpef superiore a 31.884 euro.

L’esclusione dalla tassazione per società enti o associazioni deriva dal fatto che per questi soggetti non è possibile verificare la condizione reddituale. È quanto precisa in una nota alle casse edili la Cnce: le casse edili non sono tenute al «versamento del contributo unificato per l’iscrizione a ruolo di azioni per il recupero di crediti verso imprese inadempienti»

Ricordiamo che il comma 1-bis all’articolo 9 introdotto nel dpr n. 113/2002, infatti prevede che «nei processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76, sono soggetti, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1».

Questo conferma l’esonero dal pagamento della tassa da parte delle casse edili, non essendo coinvolte in controversie “obbligatorie” perché relative a forme di previdenza privata di origine contrattuale, né individuali vista la pluralità dei soggetti coinvolti.

Va infine precisato che la nuova norma si applica ai ricorsi notificati dopo il 7 luglio 2011, ovvero successivamente alla data di pubblicazione del dl n. 98/2011.