Documenti fiscali e impronta archivio digitale

di Barbara Weisz

Pubblicato 21 Gennaio 2015
Aggiornato 2 Febbraio 2015 17:17

L'obbligo di comunicare al Fisco l'impronta dei documenti fiscali abrogato dal decreto ministeriale del giugno scorso anche per i documenti conservati precedentemente: l'Agenzia delle Entrate.

È completamente abrogato l’obbligo di comunicare alle agenzie fiscali l’impronta dell’archivio informatico per estendere la validità dei documenti fiscali conservati prima del 27 giugno 2014, data di entrata in vigore del Decreto ministeriale dell’Economia relativo alle Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto. Lo conferma l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 4/E del 19 gennaio 2019, esprimendo una consulenza giuridica in risposta a un quesito.

=> Documenti informatici ai fini fiscali: conservazione e riproduzione

Il dubbio riguardava la corretta interpretazione del decreto ministeriale 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del successivo 26 giugno ed entrato in vigore il giorno successivo (il 27 giugno, appunto), che da una parte elimina l’obbligo di impronta (con il comma 2 dell’articolo 7), dall’altra stabilisce (con il successivo comma 3) che però le precedenti disposizioni continuano ad applicarsi ai documenti fiscali già conservati prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale (il 27 giugno).

=> Conservazione elettronica dei documenti: le nuove regole

L’Agenzia delle Entrate spiega che in effetti in base al comma 3 sembrerebbe sussistere l’obbligo di trasmettere l’impronta dell’archivio informatico oggetto della conservazione, la relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale, ma aggiunge che in realtà si tratta di una disposizione che era stata prevista in passato per estendere la validità dei documenti informatici. Ma poi, è intervenuto l’articolo 49 del DPCM 30 marzo 2009, che ha esteso la validità delle marche temporali da tre a 20 anni. Questo, ha di fatto superato la necessità di estendere la validità dei documenti fiscali informatici, e di conseguenza non c’è più alcun obbligo di comunicazione in seguito all’entrata in vigore del decreto ministeriale del giugno scorso. (Fonte: risoluzione 4/E del 19 gennaio 2015 dell’Agenzia delle Entrate)