Certificazioni ambientali: in vigore semplificazioni Pmi

di Francesca Vinciarelli

20 Febbraio 2012 15:00

In vigore le semplificazioni per le Pmi previste dal Dpr n. 227/2011 in materia di scarichi di acque reflue e documentazione di impatto acustico: le nuove regole.

A partire da oggi entrano in vigore le misure prescritte dal Dpr n. 227/2011, varate con l’obiettivo di semplificare le attività delle piccole e medie imprese in merito agli materia di scarichi di acque reflue ed alla produzione e trasmissione di documentazione di impatto acustico.

Relativamente all’inquinamento acustico ed ai relativi obblighi di tracciamento e documentazione, il Dpr 227/2011 esclude dall’obbligo di presentare la documentazione di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 4, della L. 26 ottobre 1995 n. 447, le attività a bassa rumorosità.

In particolare tali attività sono elencate nell’Allegato B, con l’eccezione di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

In ogni caso, è prevista, anche per coloro che devono presentare documentazione, una forte semplificazione purché non vengano superati i limiti di emissione stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento.

Per quanto riguarda gli scarichi delle acque reflue, le nuove misure estendono in primo luogo il concetto di assimilazione alle acque reflue domestiche per comprendervi alcuni degli scarichi prodotti da insediamenti produttivi.

In questo caso sono assimilabili le acque che: «prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell’Allegato A; le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense; le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell’Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella».