Tratto dallo speciale:

Fondo solidarietà personale del credito

di Noemi Ricci

Pubblicato 12 Dicembre 2016
Aggiornato 16:35

I chiarimenti INPS in merito ai limiti per l'accesso all'assegno ordinario garantito dal Fondo di solidarietà del personale del credito.

Con il messaggio n. 4975/2016 l’INPS ha fornito chiarimenti ai limiti di accesso all’assegno ordinario garantito dal Fondo di solidarietà per la conversione e la riqualificazione professionale, per il sostegno all’occupazione e del reddito del personale del credito, imposti dal decreto Interministeriale n. 83486/2014.

=> Integrazione salariale o contributo di solidarietà

Limiti

In particolare l’art. 9, comma 4 del Decreto n. 83486/2014 fissa un criterio di accesso alla prestazione di assegno ordinario e prevede che l’intervento ordinario del Fondo sia determinato in misura non superiore a due volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda. Limiti riguardano esclusivamente la singola azienda, senza alcun riferimento alla contribuzione dell’eventuale gruppo societario di appartenenza (Ministero del lavoro e delle Politiche sociali – nota n.15795/2016).

Ulteriori limiti, da applicarsi in relazione al gruppo societario di appartenenza dell’azienda se esistente, altrimenti all’azienda stessa, sono stati imposti dal Comitato amministratore del Fondo con la delibera n. 125/2016 nell’ottica di garantire un equo impiego delle risorse giacenti nel Fondo.

Viene stabilito in particolare che, oltre ai predetti limiti, per le domande presentate a decorrere dal mese di maggio 2016 e fino a dicembre 2016, l’intervento del Fondo viene determinato in misura non superiore:

  • al 18% delle risorse complessivamente disponibili alla data del 15 aprile 2016, per le aziende/gruppi bancari fino a 25.000 dipendenti;
  • al 26%, per le aziende/gruppi bancari con oltre 25.000 dipendenti.

=> Ammortizzatori sociali 2016-2017

Adempimenti

A fronte di questi limiti l’INPS spiega che:

“È necessario che l’azienda richiedente la prestazione, al momento della presentazione della domanda, oltre a indicare l’esatta denominazione del gruppo di appartenenza, provveda ad inviare tramite PEC all’indirizzo dc.prestazionisostegnoreddito@postacert.inps.gov.it, una apposita dichiarazione di responsabilità, redatta secondo il facsimile allegato al presente messaggio (all.2), con la quale il rappresentante legale, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 445 del 28/12/2000, attesti l’elenco delle aziende facenti parte del gruppo societario indicato in domanda, distinguendole per denominazione, codice fiscale e matricola”.

.