Pensione di reversibilità ai divorziati non risposati: requisiti a confronto

Risposta di Barbara Weisz

27 Febbraio 2026 08:42

Alessandra chiede:

Ex coniugi divorziati e non risposati possono avere diritto alla pensione di reversibilità dell’altro?

Il coniuge divorziato può avere diritto alla pensione di reversibilità ai superstiti ma solo al verificarsi di tre condizioni che devono sussistere contemporaneamente: non essersi risposato, essere titolare di un assegno divorzile e avere un rapporto previdenziale del defunto con iscrizione all’ente anteriore alla sentenza di divorzio.

Il riferimento normativo è l’articolo 9, comma 2, della legge 898/1970, che stabilisce:

In caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.

Queste regole si applicano nel caso di defunto non risposato. Nel qual caso le tre condizioni richieste dalla norma sono quindi:

  • l’ex coniuge superstite non deve essersi risposato;
  • deve essere titolare di un assegno divorzile riconosciuto ai sensi dell’art. 5 della legge 898/1970;
  • il rapporto previdenziale del defunto deve essere anteriore alla sentenza di divorzio.

Se invece aveva contratto un nuovo matrimonio, entra in gioco il comma 3 dello stesso articolo 9: sia il nuovo coniuge superstite sia l’ex coniuge divorziato possono vantare diritti sulla pensione, e sarà il tribunale a stabilire la ripartizione delle quote, tenendo conto della durata dei rispettivi matrimoni, delle condizioni economiche di entrambi e dell’eventuale convivenza prematrimoniale.

Con l’ordinanza n. 5839 del marzo 2025, la Corte di Cassazione ha confermato i requisiti consolidati e ha aggiunto una precisazione rilevante sulla quantificazione: la quota di pensione spettante all’ex coniuge divorziato non deve necessariamente corrispondere all’importo dell’assegno divorzile, né quest’ultimo costituisce un tetto massimo. Il giudice determina la quota valutando le condizioni economiche di entrambi i superstiti, la durata dei rispettivi matrimoni e la finalità solidaristica dell’istituto, senza automatismi.

Oltre ai requisiti del coniuge divorziato per l’assegno divorzile, le segnalo che ci sono condizioni specifiche anche nel trattamento dei separati senza alimenti e differenze tra coniuge separato e coniuge divorziato, tutte casistiche che seguono regole distinte.

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