La reversibilità della pensione spetta al coniuge separato con un figlio disabili a carico?
Sì, la pensione di reversibilità spetta anche al coniuge separato, indipendentemente dalla presenza di altri familiari aventi diritto. L’INPS chiarisce inoltre che:
- il coniuge separato ha diritto alla reversibilità anche in assenza di assegno di mantenimento;
- il trattamento può spettare anche al coniuge divorziato in presenza di specifiche condizioni (es.: assegno divorzile e assenza di nuovo matrimonio).
La presenza di un figlio disabile a carico incide però sulla percentuale dell’assegno, non sul diritto in sé. In questo caso, la pensione ai superstiti è riconosciuta nella misura dell’80% della pensione del dante causa. Se invece l’unico beneficiario fosse il solo coniuge, la quota sarebbe pari al 60%.
Quanto alle percentuali, in via generale si applica la seguente ripartizione:
- 60% al solo coniuge;
- 80% al coniuge con un figlio a carico;
- percentuale invariata anche in presenza di due o più figli.
Nel suo caso, quindi, la situazione rientra nella casistica dell’80%.
Resta infine da verificare l’eventuale riduzione per cumulo con altri redditi: nel 2026, fino a 23mila 862,15o annui non si applicano decurtazioni; oltre tale soglia sono previste riduzioni progressive (25%, 40% o 50%) in base al reddito complessivo.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz