Riscatto pensione ai superstiti: con quali periodi contributivi?

Risposta di Anna Fabi

3 Aprile 2026 08:30

Franco chiede:

Per la richiesta di pensione indiretta (con pratica in lavorazione) la legge dice che il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria. Si riferisce ai singoli mesi senza contribuzione oppure all’anno intero?

Se il riferimento è al riscatto dei periodi non coperti da contribuzione previsto dalla cosiddetta pace contributiva, è bene precisare che nel 2026 questo strumento non è più attivabile con una nuova domanda, perché la finestra utile si è chiusa il 31 dicembre 2025. Per la domanda presentata entro la scadenza e già in lavorazione, invece, si guardano i singoli periodi effettivamente scoperti, quindi i mesi o le frazioni di periodo privi di contribuzione utile.

Per fare un esempio pratico, se nel 2008 risultano accreditati contributi da gennaio ad aprile e da settembre a dicembre, mentre tra maggio e agosto non c’è alcuna copertura, il riscatto può prendere in considerazione, in linea di principio, il vuoto da maggio ad agosto. Non si riscatta l’intero 2008 ma solo il periodo effettivamente scoperto.

Pensione superstiti, requisiti sul de cuius

Nel caso della pensione indiretta, la verifica va fatta sulla posizione assicurativa del de cuius. Quindi il controllo riguarda i periodi scoperti presenti nella posizione contributiva della persona deceduta e non la posizione del superstite che presenta la richiesta.

Una volta acquisita la titolarità della pensione ai superstiti, la situazione cambia. Su questo punto l’INPS ha chiarito che la titolarità di pensione indiretta o di reversibilità preclude il riscatto sulla posizione del de cuius. Per questo, nella fase in cui la pratica è ancora aperta, conviene verificare subito con attenzione la collocazione dei periodi scoperti e la loro effettiva riscattabilità.

Le alternative di riscatto ancora attive nel 2026

Nel 2026 ci sono altre strade percorribili, in base alla natura del periodo che manca nella posizione del de cuius.

La prima è il riscatto della laurea, se i vuoti contributivi coincidono con anni di studio universitario utili ai fini pensionistici. Restano poi gli altri riscatti previsti dalla singola gestione previdenziale, che però richiedono una fattispecie espressamente ammessa dalla normativa e non consentono di coprire in modo indistinto qualsiasi periodo scoperto.

Se il problema riguarda invece attività lavorative per le quali i contributi erano dovuti ma non sono stati versati, va valutata la rendita vitalizia per contributi omessi e prescritti. In presenza di periodi distribuiti tra più gestioni, infine, lo strumento è la ricongiunzione.

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