Nel caso di decesso di un coniuge in pensione, al superstite separato spetta la reversibilità? In che misura?
Il coniuge separato ha diritto alla pensione di reversibilità. Gli importi sono calcolati secondo le stesse regole previste per il coniuge non separato: spetta il 60% della pensione del coniuge defunto, eventualmente decurtato nel caso in cui ci siano altri redditi. Fino a 23mila 579,22 di reddito (escludendo l’assegno di reversibilità) non si applica nessuna riduzione; sopra questa cifra e fino a 31mila 438,96 c’è una decurtazione del 25%; da 31mila 438,97 a 39.298,70 il taglio è del 40%; per redditi più alti la riduzione sale al 50%.
La norma che regola la pensione di reversibilità è l’articolo 22 della Legge 903/1965, e non richiede che i due coniugi siano ancora conviventi, ma unicamente l’esistenza del rapporto coniugale con il defunto pensionato o assicurato. La circolare INPS 19/2022, rivedendo una precedente interpretazione dell’istituto, ha recepito l’orientamento di Cassazione in base al quale il coniuge separato ha sempre diritto alla pensione ai superstiti, indipendentemente dalla tipologia di separazione, quindi anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz