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Professionisti autonomi, quando scatta l’IRAP

di Barbara Weisz

Pubblicato 11 Aprile 2014
Aggiornato 12 Maggio 2015 10:55

Le più importanti sentenze della Cassazione sull'IRAP dei liberi professionisti e sul concetto di autonoma organizzazione, in attesa dell'esenzione in Delega Fiscale.

In attesa dei decreti applicativi della Delega Fiscale – che chiariranno una volta per tutte il principio dell’autonoma organizzazione del professionista – la Cassazione conferma come si configuri  qualora si ricorra a fomule di impiego, anche part-time, implicando il versamento IRAP.

La sentenza 7609 del 2 aprile 2014, riferita al caso di un avvocato che chiedeva il rimborso fiscale per anni durante i quali aveva impiegato una segretaria a tempo parziale. Mentre nel secondo grado gli era stata riconosciuta l’assenza dei presupposti dell’autonoma organizzazione, la Cassazione ha invece ribadito una giurisprudenza consolidata nel giudizio di legittimità in base alla quale:

«lo svolgimento di una libera professione come quella di medico, avvocato, commercialista, ragioniere, geometra, consulente, si colloca al di fuori dell’area di applicazione dell’IRAP solo a condizione (da provare da parte del contribuente e da accertare da parte del giudice di merito) che il professionista operi senza dipendenti (a prescindere dalla circostanza che essi siano o meno in grado di sostituire il professionista medesimo)».

IRAP con dipendenti

La precisazione si riferisce a un’interpetazione del giudice di merito, per il quale si deve l’IRAP solo se ci si avvale della collaborazione di soggetti che svolgano la stessa attività, e quindi in grado di sostituire il professionista. Niente affatto, spiega la Corte: l’IRAP è sempre dovuta nel caso in cui egli:

«si avvalga di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi e/o uomini in grado di ampliarne i risultati profittevoli».

Contribuenti professionali: quando corrispondere l’IRAP?

Esenzione IRAP per autonomi

La possibilità di non applicare l’IRAP ai professionisti senza autonoma organizzazione (attività in forma individuale), era stata introdotta nel 2012 ma eliminata dalla Legge di Stabilità 2014, che ha soppresso il Fondo che finanziava la misura fiscale.

=> Addio esenzione IRAP per i professionisti

La partita in realtà non è terminata, visto che la delega fiscale prevede che il governo definisca una volta per tutte il concetto di autonoma organizzazione. I decreti applicativi sono previsti entro 12 mesi e dovrebbero comprendere le nuove regole in base alle quali applicare l’agognata esenzione, grazie a criteri oggettivi adeguati «ai più consolidati principi» della giurisprudenza, con il preciso obiettivo della:

«non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli  imprenditori all’imposta regionale sulle attività produttive».

IRAP con servizi, beni e collaboratori

Un altro importante orientamento giurisprudenzialeè dato dalla sentenza della Cassazione dell’agosto 2013 in base alla quale i professionisti devono versare l’IRAP anche quando esternalizzano servizi in outsourcing.

=> IRAP per professionisti con servizi esterni

L’imposta va pagata dal professionista responsabile dell’organizzazione oppure, anche in assenza di organizzazione, che impieghi beni strumentali superiori al minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, oppure ancora se si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui. Più ambiguo il caso dei praticanti: nonostante una prima sentenza del 2010 che imponeva l’Irap, un più recente pronunciamento non include il ricorso a praticanti come requisito che fa scattare l’autonoma organizzazione:

=> Professionisti con praticanti: niente IRAP

Fattispecie che riporta alla recente sentenza sull’applicazione dell’imposta qualora si impieghi, anche part-time, personale di segreteria, se non occasionale.