S.r.l. semplificate incostituzionali? I dubbi sulle società a un euro

di Barbara Weisz

Pubblicato 13 Febbraio 2012
Aggiornato 10 Aprile 2012 12:07

Liberalizzazioni: forti perplessità normative ed economiche sulle S.r.l. semplificate a un euro per giovani sotto i 35 anni, dopo i dubbi di Pmi e Bankitalia.

Quello delle S.r.l. semplificate per giovani sotto i 35 anni – le cosiddette società a un euro – si conferma come uno dei capitoli più contestati del decreto liberalizzazioni: dopo le critiche degli imprenditori e della Banca d’Italia, arrivano perplessità anche da parte degli economisti.
Nella fattispecie, è l’economista Federico Maria Mucciarelli (Lavoce.info) a esprimere dubbi che riguardano in particolare i requisiti di capitale minimo, pari appunto a un euro.

Mucciarelli solleva due ordini di problemi sulle S.r.l. semplificate: uno relativo all’efficacia dei requisiti minimi di capitale in generale per contrastare i rischi di comportamenti opportunistici; l’altro è addirittura un rilievo relativo alla costituzionalità del provvedimento, e riguarda quella che è forse la critica più frequente: la limitazione dell’agevolazione ai giovani.

Su questo, si sono espressi recentemente anche gli imprenditori delle Pmi, che secondo un’indagine di Confartigianato Varese, hanno puntato il dito contro il fatto che il provvedimento si rivolge solo agli under 35. E il vicedirettore della Banca d’Italia, Salvatore Rossi, nell’audizione al Senato, fra le varie proposte ha avanzato quella di estendere la facilitazione a tutti, non limitandola solo ai giovani imprenditori con meno di 35 anni.

Società a un euro: requisito minimo di capitale

Cerchiamo di sintetizzare il ragionamento di Mucciarelli partendo dall’analisi del requisito minimo di capitale (un tema molto dibattuto da diverso tempo). Il punto sono gli effetti negativi che questo potrebbe avere, ad esempio, sulla gestione del rischio e, infine, sui creditori della società.

In generale la “responsabilità limitata“, di cui godono i soci delle S.r.l. e delle S.p.a., produce effetti benefici incentivando attività d’impresa e investimenti. Ma il beneficio, scrive l’economista, «potrebbe indurre i soci a comportamenti opportunistici a danno dei creditori: operazioni eccessivamente rischiose o che, al contrario, drenano risorse dal patrimonio sociale».

Il pericolo di questi “comportamenti opportunistici“, che trasferiscono parte del rischio d’impresa sui creditori, si accentua quando ci sono situazione di crisi, ad esempio «quando s’avvicina il rischio di insolvenza, perché i soci sono certi di non perdere altro che il capitale conferito».

Mucciarelli sottolinea che in realtà né i benefici né i rischi della responsabilità limitata dipendono dall’età dei soci.

Però le norme sul capitale sociale servono appunto a limitare questi pericoli (per quanto si tratti di un argomento molto dibattuto, e su cui esistono quindi molteplici punti di vista).

Comunque sia, il punto è che anche un requisito di capitale simbolico, un euro appunto, non elimina le esigenze patrimoniali dell’impresa. Che quindi sarà portata a rivolgersi a capitale di debito. Il finanziatore (ad esempio, la banca), chiederà garanzie. Classico esempio, un’ipoteca sulla casa.

E qui da un certo punto di vista la norma rischia addirittura di produrre una sorta di distorsione: visto che la legge si rivolge agli under 35, si può ipotizzare che a fornire garanzie potranno essere imprenditori giovani che hanno ad esempio la disponibilità di una casa di famiglia da ipotecare. Riassume Mucciarelli: «giovani provenienti da ceti abbienti otterranno la limitazione di responsabilità scaricando dei rischi anche sul resto della società: non un gran risultato in termini redistributivi».

In realtà l’economista riconosce che lo stesso meccanismo può verificarsi anche nel caso di capitale a 10mila euro (il requisito minimo per le S.r.l.) ma proprio per questo, insiste, «non si capisce il senso dell’intervento del Governo: se il capitale minimo non serve ed è una mera formalità, lo si elimini per tutti senza nascondersi dietro l’esigenza di favorire i “giovani”. Se invece gli si riconosce un qualche significato (ad esempio un minimo di “serietà” dell’investimento) allora va mantenuto per tutti».

Srl semplificate per giovani: legittimità costituzionale

E qui, come si vede, si torna alla questione dell’età dei soci. «Siamo sicuri che la limitazione del nuovo istituto a chi ha meno di 35 anni sia legittima sul piano costituzionale?» si chiede Mucciarelli.

Tornando alla riduzione del capitale minimo, in realtà, è una tendenza verso cui si muovono un po’ tutti i Paesi europei, anche in base alla considerazione che il requisito minimo spesso non è in grado di prevenire i comportamenti opportunistici di cui sopra.

Alcuni esempi: in Germania alla riduzione dei requisiti minimi di capitale iniziale si sono affiancate altre misure: «ogni anno la società deve accantonare a riserva legale un quarto degli utili netti» spiega l’economista, che definisce questa misura un tentativo forse «opinabile» di far rientrare il capitale dalla finestra.

Una misura invece più interessante viene definita quella, sempre tedesca (sulla base del solvency test anglosassone), «per cui «gli amministratori non possono compiere distribuzioni ai soci (nemmeno di dividendi) se queste determinano l’insolvenza o ne aumentano il rischio (e, se violano questa regola, rispondono personalmente verso la società o la massa fallimentare)».

Pmi agricole

Fra tante voci critiche, sulle S.r.l. semplificate per gli under 35 si registrano anche pareri favorevoli, per esempio da parte delle Pmi agricole.

UNICAA, l’organizzazione nazionale partecipata da Uniagronomi, UNIMA e Confcooperative, parla di uno strumento «utile anche per aspiranti neo-agricoltori. In particolare, chi vorrà dare vita ad una start up agricola potrà ora farlo seguendo un percorso improntato alla massima semplificazione».

Il presidente di UNICAA, Giambattista Merigo, aggiunge che «al di là dell’apporto minimo di capitale richiesto, ciò che appare di particolare interesse sono le procedure rapide e per nulla burocratiche, da attuare per di più in esenzione da diritti di segreteria e spese di bollo, con una comunicazione telematica al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio».