Tratto dallo speciale:

Dal conto economico alla base imponibile IRAP

di Nicola Santangelo

Pubblicato 27 Marzo 2009
Aggiornato 7 Dicembre 2014 15:16

Alla luce delle indicazioni normative e della Finanziaria, come procedere con un semplice database nella stesura del bilancio economico aziendale e calcolare l'IRAP dovuta

Elemento del bilancio aziendale, il conto economico aggrega l’insieme dei costi e dei ricavi dell’impresa. Può essere rappresentato “a sezioni contrapposte”, con il dare che contiene i costi e l’avere i ricavi, piuttosto che in una forma denominata “a scalare” dove il totale delle partite si compensa con la somma algebrica dei vari conti fino ad arrivare all’utile o alla perdita dell’esercizio.

Lo schema del conto economico, in conformità all’articolo 2425 del Codice Civile, deve contenere fra le altre voci:

  • i costi della produzione, cioè sostenuti per acquisto di materie prime (sussidiarie e di consumo), per prestazioni di servizi (manutenzione e riparazione di beni, spese di vigilanza, ecc.), beni di terzi (fitto dil capannoni industriali, nolo autovetture o fotocopiatrici, ecc.) e per il personale (salario, oneri previdenziali e assistenziali e TFR),
  • ammortamenti e accantonamenti per rischi,
  • oneri finanziari e straordinari e imposte sul reddito,
  • valore della produzione, ossia la parte dei ricavi conseguiti a seguito di vendite e prestazioni realizzate e proventi straordinari e finanziari ottenuti da rendite di partecipazioni, interessi attivi e utili su cambi.

Una corretta compilazione del conto economico è di fondamentale importanza nella gestione di una società soprattutto in merito all’aspetto tributario: grazie ad una interpretazione delle voci che lo compongono, si determina infatti la base imponibile necessaria al calcolo delle imposte sul reddito.

Ci stiamo riferendo in particolare all’imposta regionale sulle attività produttive. Sono soggetti passivi dell’IRAP: società di capitali, società cooperative, enti commerciali, società di persone, persone fisiche che esercitano attività commerciali o arti e professioni e produttori agricoli purché sviluppino un volume d”affari annuo superiore a euro 2.582,28 piuttosto che a euro 7.746,85 se operano nei comuni montani con meno di mille abitanti.

Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 la base imponibile IRAP delle società commerciali – eccetto banche, assicurazioni e ogni altra società finanziaria (per le quali sarà di riferimento l’articolo 6) – è determinata dalla differenza tra la somma delle voci classificabili nel valore della produzione, indicata dal richiamato articolo 2425 del Codice Civile comma primo lettera A) (e quindi i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi direttamente imputabili all’attività dell’impresa, delle cessioni delle materie prime, sussidiarie, di semilavorati e altri beni mobili esclusi i cespiti, delle cessioni delle azioni, obbligazioni o altre quote di partecipazioni e di strumenti finanziari simili, nonché le indennità conseguite a titolo di risarcimento e tutti i contributi in denaro) e la somma di quelle classificabili ai costi della produzione, indicata dalla lettera B) del medesimo comma al netto, in quanto indeducibili, delle perdite su crediti, delle spese del personale dipendente e lavoro assimilato, dei compensi per lavoro autonomo, della quota interessi del canone di locazione finanziaria, delle perdite su crediti e, novità del 2008, dell’imposta comunale sugli immobili.

I costi della produzione vanno imputati al netto di resi, abbuoni, sconti di natura commerciale e premi. Concorrono, inoltre, alla formazione del reddito ricavi, spese e altri componenti di cui, nell’esercizio di competenza, non sia ancora certa l’esistenza o la determinabilità in modo obiettivo in sintonia con quanto disposto dall’articolo 109 del TUIR.

Proventi e oneri di natura straordinaria non assumono rilevanza ai fini della determinazione dell’IRAP (es.: liquidazione e pagamento di un indennizzo da parte dell’assicurazione). Il termine “straordinario” è riferito all’estraneità della fonte del provento e dell’onere, all’attività ordinaria.
Fanno eccezione quelli correlati a componenti positivi o negativi del valore della produzione di periodi d’imposta precedenti o successivi.

Plusvalenze e minusvalenze, poiché non menzionate dall’articolo 5bis del decreto IRAP non concorrono alla formazione del valore della produzione netta delle imprese individuali e società di persone ai fini IRAP secondo quanto chiarito dalla Finanziaria 2008, che ha apportato rilevanti modifiche alla determinazione della base imponibile e all’aliquota d’imposta stabilita nella misura del 3,9% (tuttavia le Regioni hanno facoltà di variare tale aliquota fino a un massimo di un punto percentuale). La Legge 244 del 24 dicembre 2007 chiarisce inoltre che, sebbene dal 2008 le plusvalenze non concorrano alla formazione della base imponibile IRAP, resta invece fermo il concorso delle quote residue delle plusvalenze fino al periodo in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina.

Concorre, infine, alla formazione della base imponibile il valore delle variazioni delle rimanenze finali: qualora positivo va a incrementare il valore della produzione, in caso contrario lo riduce.

In un sistema contabile la stampa del conto economico avviene mediante lo sviluppo del report di bilancio. Il software analizzerà ogni movimento contabile registrato in prima nota tenendo presente che la data di competenza indicata durante la fase di registrazione rientri nel range temporale dell’esercizio contabile indicato, successivamente analizzerà la natura del conto e, riconoscendolo come aggregato al conto economico, provvederà a includerlo nel report finale. Tuttavia, le imprese meno pretenziose possono sviluppare un conto economico utilizzando un database.

Convenzionalmente, utilizzeremo un database relazionale quale Oracle piuttosto che Microsoft Access al fine di ridurre al minimo la duplicazione di informazioni e di poter memorizzare i dati in modo più efficace.

L’articolo 2425 del Codice Civile determina la redazione secondo una schema che suddivide i conti in tre macro aree (rispettivamente individuate da lettere maiuscole, numeri e lettere minuscole) e rappresentato come una struttura piramidale.

Da ciò l’esigenza di dover creare tre tabelle (una per ogni macro area) coordinate tra di loro attraverso una relazione (la relationship type sarà per tutti di “uno a molti” in modo che uno dei campi correlati sia una chiave primaria o abbia un indice univoco. In questo modo un record di una tabella può avere molti record corrispondenti nella tabella direttamente inferiore – nel nostro caso ad un conto individuato da una lettera maiuscola ne corrispondono diversi individuati da un numero e, a sua volta, ad ogni conto individuato da un numero ne corrispondono diversi individuati da una lettera minuscola). I conti individuati dalla lettera minuscola andranno a generare movimenti contabili che saranno registrati in una nuova tabella.

Completata l’architettura del database, per ottenere la stampa del conto economico occorrerà interrogare le tabelle per mezzo di un’istruzione SQL. Grazie ad un’operazione inner join, combinando i record corrispondenti tra le tabelle, sarà possibile visualizzare le informazioni in sequenza raggruppate in una sola query e utilizzarle come origine dati per un report.

Tale operazione, infatti, ha lo scopo di fondere i record di due tabelle ogni volta che in un campo comune vengono individuati valori corrispondenti. L’istruzione SQL sarà integrata da un filtro che limiterà la selezione dei record ad un determinato esercizio. Il risultato finale sarà la stampa del conto economico secondo quanto indicato dall’articolo 2425 del Codice Civile.