Salute e sicurezza sul lavoro, al via decreto attuativo

di Enza La Frazia

16 Maggio 2008 09:00

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto attuativo in materia di tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro. Il testo sarà pubblicato il 1 Maggio

Il 1 Aprile scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto che attua il testo unico n. 123/2007 in materia della tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Secondo le dichiarazioni di Antonio Montanino, sottosegretario per il Lavoro, «il testo verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, data simbolica, il 1 Maggio, festa del lavoro». L’approvazione del provvedimento non è stata rimandata a dopo le elezioni, data la particolare urgenza dettata dai recenti fatti di cronaca riguardanti gravi incidenti sui luoghi di lavoro e in considerazione della grande rilevanza sociale dell’argomento.

Il testo unico n. 123 delega al Governo il riassetto e la riforma della normativa sulla sicurezza nel luogo di lavoro, prevedendo l’emanazione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore, di uno o più decreti legislativi per la trattazione sistematica della materia, affrontata da numerosi testi di legge dal dopoguerra ad oggi, ma mai raccolta in una legislazione unica ed organica. Il legislatore delegato, nell’attuazione di tale intervento di riordino, si è mosso in una doppia direzione: innalzamento del livello di sicurezza dei dipendenti e semplificazione degli adempimenti burocratici per le imprese, che favorisca la messa in sicurezza delle strutture.

Inoltre, l’applicazione delle norme che disciplinano la salute e la sicurezza dei lavoratori viene estesa a tutti i prestatori di lavoro, siano essi dipendenti, autonomi ed equiparati, comprese le categorie di più recente diffusione dei lavoratori flessibili o occupati attraverso telelavoro. Il fine ultimo del provvedimento è, in definitiva, promuovere una cultura della sicurezza sul lavoro ed esplicitare il concetto di salute del lavoratore e del cittadino, in accordo con le direttive dettate dall’atto costitutivo dell’OMS (Organizzazione mondiale della Sanità), come condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non soltanto come assenza di malattia o di infermità.

Per fare ciò il legislatore concentra il proprio intervento non solo nella predisposizione di un sistema di regole, ma anche e soprattutto nell’integrazione del sistema normativo tradizionale con strumenti innovativi e più efficaci per la creazione di una cultura della legalità, quali la formazione, le “buone prassi”, gli accordi collettivi e la Responsabilità Sociale delle Imprese.

Le novità

Oltre al citato ampliamento del campo di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza, disposto al fine di migliorare la tutela anche delle fasce di lavoratori tralasciate dalle precedenti normative, il nuovo provvedimento legislativo prevede un rafforzamento delle rappresentanze in azienda; in particolare è stabilito l’obbligo di nominare un rappresentante di sito produttivo che operi nei luoghi di lavoro caratterizzati da un maggior rischio di incidenti.

In attuazione delle finalità di razionalizzazione e coordinamento delle attività di vigilanza, in un’ottica di eliminazione delle sovrapposizioni e miglioramento dell’efficienza degli interventi, è disposta la creazione di un Comitato per l’Indirizzo e la Valutazione delle Politiche Attive e per il Coordinamento Nazionale delle Attività di Vigilanza presso il Ministero della Salute. Tale organo, il quale agisce consultando preventivamente le parti sociali, ha il compito di stabilire le priorità e le linee guida a livello nazionale per gli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

È istituito, inoltre, nei luoghi di lavoro un Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), con il compito di fornire dati per pianificare e valutare l’efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Tale sistema si configura come un canale informativo privilegiato che ha lo scopo di riunire ed integrare le informazioni disponibili negli attuali archivi e banche dati. A favore dei datori di lavoro, invece, la nuova normativa prevede una semplificazione consistente in una eliminazione degli obblighi meramente formali, attraverso la riduzione degli adempimenti burocratici, in quanto non incidenti sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Al fine di promuovere una cultura della sicurezza sul lavoro, l’impegno del legislatore si estende alla creazione di un sistema di formazione scolastica ed accademica, che comprende un finanziamento delle azioni promozionali, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, finalizzate alla formazione in materia di salute e sicurezza negli ambienti lavorativi (e in particolare all’inserimento nei programmi di studio scolastici ed universitari di specifici percorsi interdisciplinari volti a favorire a conoscenza della tematica).

Il regime sanzionatorio

Gli articoli 55 e seguenti dell’emanando decreto, infine, introducono un regime sanzionatorio più rigido rispetto a quello previgente. Come indicato dalla legge delega 123/2007, la pena per il datore di lavoro che non effettui la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità, consisterà nell’arresto da sei a diciotto mesi. Per condotte meno gravi, invece, si applicherà, secondo la gravità della violazione, la sanzione dell’arresto alternativo all’ammenda o della sola ammenda, quantificata puntualmente dal legislatore in base alle singole fattispecie.

Il datore di lavoro che ottemperi anche tardivamente alle disposizioni di legge può ottenere una riduzione della pena oppure evitare la sanzione penale ed essere colpito dalla sola sanzione amministrativa pecuniaria (da 8.000 a 24.000 euro). Ciò non toglie che la sanzione sia comunque applicata con rigore laddove il datore di lavoro sia recidivo oppure si siano determinati infortuni sul lavoro che abbiano leso l’integrità di uno o più lavoratore. Le norme sanzionatorie del decreto, naturalmente, s’intendono applicate ferme restando le norme penali per l’omicidio e le lesioni colpose causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c. p.).

L’opinione delle parti sociali sul decreto

Alla luce degli avvenimenti di cronaca, che hanno visto un tragico aumento degli infortuni gravi o mortali sul luogo di lavoro, i rappresentanti dei sindacati confederali hanno sostenuto l’opportunità di un segnale forte per la risoluzione del problema. Per tal motivo il decreto è stato accolto come “un passo avanti sulla strada della sicurezza”, seppure ancora da completare con delle efficaci politiche di prevenzione e formazione, argomenti che costituiscono il nodo cruciale del problema.

L’approvazione del decreto, seppure caldeggiata dai sindacati, è stata accolta con un atteggiamento critico da Confindustria, che auspicava un “salto di qualità” nella predisposizione della nuova normativa, che mutasse la prospettiva tradizionale nell’approccio alla materia della sicurezza nei luoghi di lavoro, preferendo al mero inasprimento delle sanzioni una maggiore focalizzazione sulla formazione, sulla prevenzione e sulla sicurezza attiva. Le maggiori critiche sono state rivolte proprio contro le nuove sanzioni, accusate di “colpevolizzare” tutti gli imprenditori, che tuttavia, conferma la Confederazione degli Industriali, stando ai dati, hanno aumentato gli investimenti per la sicurezza attiva.