La PEC non si potrà più utilizzare per comunicare un cambio di residenza o altre variazioni di natura anagrafica, come le dichiarazioni di convivenza o di costituzione di nuova famiglia. Le uniche modalità ammesse saranno la sottoscrizione in presenza presso un ufficiale dell’anagrafe e per via telematica, ma solo attraverso la piattaforma dell’ANPR, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.
A dettare queste nuove regole è lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica che mette nero su bianco “Modifiche al regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”, in seguito al parere 1182/2026 espresso in merito dal Consiglio di Stato.
Niente PEC per alcune dichiarazioni anagrafiche
Allo stato attuale, infatti, la sottoscrizione e la comunicazione delle dichiarazioni anagrafiche possono avvenire sia di fronte all’ufficiale di anagrafe, sia con l’invio al Comune via fax e PEC o in modalità telematica usufruendo dei servizi digitali offerti dalla piattaforma ANPR.
Lo schema di Decreto, invece, elimina la possibilità di utilizzare la PEC per le comunicazioni che riguardano il cambio di residenza, così come per le dichiarazioni di costituzione di nuova famiglia o convivenza e per le modifiche relative alla composizione.
In quali casi si può usare la PEC
La PEC, invece, rimane come strumento utilizzabile per la comunicazione di dichiarazioni anagrafiche che riguardano il cambiamento dell’intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza, ma anche il cambiamento della qualifica professionale e il cambiamento del titolo di studio.