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Codice della crisi l’impresa: in consultazione la nuova Circolare AdE CCII

di Anna Fabi

16 Aprile 2026 11:57

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Dal 15 aprile al 20 maggio l'AdE raccoglie contributi sulla bozza di circolare CCII: IVA in transazione, interessi premiali, dilazioni e finestra di voto.

Per la prima volta l’Agenzia delle Entrate pubblica un documento di prassi organico sul Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII, D.Lgs. n. 14/2019) e lo apre alla partecipazione pubblica prima di renderlo definitivo. Dal 15 aprile al 20 maggio 2026 è possibile inviare osservazioni e contributi sulla bozza di circolare relativa alla Parte I del CCII, che copre la composizione negoziata della crisi, il concordato semplificato (art. 25-sexies), il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (art. 64-bis) e i gruppi di imprese.

La bozza — già rilevante come primo orientamento interpretativo dell’Amministrazione finanziaria — chiarisce alcuni dei profili più controversi per le imprese in difficoltà: a partire dalla falcidiabilità dell’IVA nell’accordo transattivo e dalle condizioni per ottenere sanzioni e interessi premiali.

Circolare CCII: i 7 punti cardine

Il documento si concentra esclusivamente sugli aspetti che coinvolgono l’Agenzia delle Entrate negli istituti disciplinati dal Codice. Sette i profili su cui la bozza fornisce orientamenti interpretativi:

  • la possibilità di falcidiare l’IVA nell’accordo transattivo concluso nell’ambito della composizione negoziata, ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis del CCII;
  • la definizione dei debiti oggetto di transazione fiscale, con indicazione di quali poste possono essere incluse nell’accordo con l’Erario;
  • la fissazione del termine entro cui devono concludersi le trattative, prorogabile una sola volta;
  • le modalità di presentazione della proposta di pagamento parziale o dilazionato di tributi, contributi e accessori;
  • il tasso legale applicabile agli interessi sui debiti tributari definiti secondo le procedure del Codice;
  • gli scenari legati alla finestra di voto del Tribunale, per garantire all’Agenzia i tempi necessari a una valutazione informata prima dell’omologazione;
  • il perimetro di applicabilità della dilazione e le condizioni per ottenerla.

La falcidiabilità IVA nella composizione negoziata

Uno dei punti più rilevanti per le imprese in crisi riguarda l’IVA. La bozza conferma che nell’ambito dell’accordo transattivo previsto dall’art. 23, comma 2-bis del CCII è possibile proporre un pagamento parziale dell’IVA — la cosiddetta falcidiabilità — ma con precise cautele. L’Agenzia richiama i principi fissati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 7 aprile 2016 (causa C-546/14): il trattamento del credito IVA richiede l’intervento di un professionista indipendente che attesti la convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. In assenza di tale attestazione, la proposta di falcidia non può essere accettata dall’Ufficio.

Sul piano procedurale, la bozza precisa che gli Uffici, venuti a conoscenza dell’istanza di nomina dell’esperto nella composizione negoziata, devono procedere con massima tempestività alla ricognizione del debito tributario complessivo, che potrebbe divergere rispetto a quanto certificato dall’imprenditore in sede di accesso alla procedura.

Interessi premiali, dilazioni e finestra di voto del Tribunale

La bozza chiarisce anche il regime degli interessi applicabili ai debiti tributari definiti nell’ambito delle procedure del Codice, distinguendo tra il tasso legale ordinario e quello eventualmente ridotto in funzione dell’accordo raggiunto. Sul versante delle sanzioni premiali — ovvero le riduzioni o gli abbattimenti delle sanzioni previsti come incentivo alla chiusura rapida delle trattative — il documento indica le condizioni alle quali l’Ufficio può applicarle e i limiti entro cui operano.

Particolare attenzione è dedicata alla finestra di voto del Tribunale: la bozza introduce indicazioni operative per evitare che le tempistiche processuali comprimano il diritto dell’Agenzia a formulare una valutazione informata prima che il giudice si pronunci sull’omologazione. Si tratta di un profilo di rilievo pratico, poiché nei procedimenti più complessi i tempi tra la presentazione della proposta e l’udienza di omologazione possono essere molto stretti.

Come inviare osservazioni entro il 20 maggio

La consultazione è aperta a tutti i soggetti interessati — professionisti, associazioni di categoria, imprese — fino al 20 maggio 2026. I contributi vanno inviati all’indirizzo email dc.nc.circolare.crisidiimpresa@agenziaentrate.it seguendo lo schema indicato dall’Agenzia: tematica / paragrafi della circolare interessati / osservazioni / contributi. Al termine della consultazione, l’AdE pubblicherà i commenti ricevuti, salvo espressa richiesta di riservatezza da parte del mittente.

Quella sulla Parte I è la prima di quattro consultazioni programmate. Nei prossimi mesi saranno poste in consultazione le discipline degli altri istituti del Codice: il sovraindebitamento (Parte II), gli accordi di ristrutturazione e il concordato preventivo (Parte III), la liquidazione giudiziale e gli istituti residuali (Parte IV). La bozza e le istruzioni per la consultazione sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.