Nel 2026 è entrato in vigore a regime il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM): il meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alla frontiera ha dunque superato la fase transitoria introducendo effetti economici diretti sulle importazioni di prodotti provenienti da Paesi extra UE.
Dopo tre anni di monitoraggio delle emissioni incorporate nei beni importati, il sistema cambia natura: non si tratta più solo di comunicare dati ambientali, ma di assumere un costo legato alle emissioni di CO₂ associate ai prodotti in questione.
Cosa prevede il meccanismo CBAM a regime
Tra il 2023 e il 2025 il CBAM ha operato in una fase transitoria, imponendo agli importatori esclusivamente obblighi di comunicazione periodica delle emissioni incorporate, senza conseguenze finanziarie.
Dal 1° gennaio 2026, invece, il meccanismo entra nella sua applicazione piena e introduce un costo ambientale sulle importazioni, allineando i prodotti extra UE agli standard di prezzo della CO₂ già applicati all’industria europea tramite il sistema ETS.
Tributo ambientale (ma non è una nuova tassa)
Il CBAM non è un tributo nazionale né una nuova imposta o tariffa introdotta dallo Stato. Si tratta di un meccanismo europeo istituito con Regolamento UE, direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri senza bisogno di recepimento normativo. Questo significa che, dal 2026, il CBAM è pienamente operativo anche in Italia per effetto del diritto europeo.
Per le imprese importatrici, tuttavia, l’impatto è assimilabile a un onere economico aggiuntivo, poiché il costo dei certificati CBAM è collegato al prezzo della CO₂ nel mercato ETS.
Integrazione dei sistemi doganali
In Italia l’applicazione del CBAM è presidiata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che opera come autorità di controllo in frontiera. ADM non introduce nuove regole ma garantisce l’attuazione del meccanismo europeo attraverso l’integrazione dei sistemi doganali nazionali con il Registro CBAM dell’Unione.
In fase di sdoganamento vengono verificati il possesso dell’autorizzazione come dichiarante CBAM e il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento, assicurando che solo le importazioni conformi possano essere immesse in libera pratica.
Imprese e settori più coinvolti
Il CBAM si applica ai settori a maggiore intensità carbonica, tra cui acciaio, ferro, alluminio, cemento, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno. Per le imprese italiane che importano da Paesi extra UE il 2026 rappresenta l’inizio di una nuova fase, in cui il fattore ambientale entra stabilmente nelle valutazioni di costo.
Oltre all’onere economico, il meccanismo richiede una maggiore attenzione alla tracciabilità delle emissioni lungo la filiera e una revisione delle strategie di approvvigionamento, con possibili riflessi su prezzi, fornitori e contratti di lungo periodo.
Il calendario delle prime dichiarazioni
Le merci importate nel corso dell’anno civile 2026 rientrano a pieno titolo nel regime definitivo del CBAM. La prima dichiarazione CBAM relativa a tali importazioni dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2027, secondo la scansione temporale stabilita dal regolamento europeo.
Il 2026 è quindi l’anno in cui il CBAM passa dalla teoria alla pratica, trasformandosi in una variabile strutturale per il commercio europeo e per le imprese che operano sui mercati internazionali.