


Nella soglia massima di 10mila euro oltre la quale alla Dogana bisogna dichiarare il “denaro contante”, non sono ricomprese solo le classiche banconote; si considerano infatti come tale anche alcuni titoli al portatore come i traveller’s cheque o gli assegni, i lingotti e le monete d’oro, nonché le carte prepagate.
Le forze dell’ordine che possono intervenire per accertare violazioni alla frontiera sono i funzionari delle Dogane e e dei Monopoli ma anche la Guardia di Finanza.
Dogane: nuove regole sulla circolazione di valuta
Sono precisazioni contenute nella circolare 1/2025 dell’ADM sulle nuove disposizioni del Dlgs n. 211/2024 di adeguamento dell’ordinamento nazionale alla normativa euro-unitaria in materia di controlli sui flussi di contante in entrata e in uscita dalla UE.
La norma, in vigore dal 17 gennaio, ha introdotto modifiche sulle autorità competenti per l’accertamento, sulla definizione di “denaro contante”, sugli obblighi dichiarativi, sul trattenimento temporaneo di denaro contante e sulle sanzioni per inadempienti. La regola di base è che serve una dichiarazione nel caso in cui si portino fuori dall’Italia più di 10mila euro.
La definizione di denaro contante
Oltre alla valuta vera e propria, rientrano nella nuova definizione di denaro contante:
- strumenti negoziabili al portatore: sono titoli che autorizzano il pagamento immediato a chi li presenta, senza bisogno di dover provare la propria identità. Ad esempio: assegni turistici (traveller’s cheque), assegni, vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all’atto della consegna;
- monete con un tenore in oro di almeno il 90%, lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%;
- carte prepagate: le carte non nominative che contengono valore in moneta o liquidità o vi danno accesso ovvero che possono essere usate per operazioni di pagamento, per l’acquisto di beni o servizi o per la
- restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente. Sono elencate al punto 2 dell’allegato I al Regolamento UE 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Questa definizione vale sia per le movimentazioni verso l’estero sia per quelle interne all’Unione Europea.
Controlli alla frontiera
Per quanto riguarda le autorità competenti per l’accertamento, i militari della Guardia di Finanza hanno poteri e facoltà analoghi a quelli già previsti per i funzionari dell’Agenzia delle Dogane. Possono quindi procedere autonomamente, anche all’interno degli spazi doganali, all’accertamento delle violazioni di cui al decreto legislativo 195/2008 e conseguentemente a disporre, in modo indipendente dai funzionari dell’Ufficio doganale, il trattenimento temporaneo nei casi previsti, effettuare il sequestro del denaro contante ovvero ricevere pagamenti a titolo di oblazione.
Obblighi dichiarativi
Oltre agli obblighi dichiarativi, per movimentazioni di contanti superiori a 10mila euro il denaro va anche messo a disposizione delle autorità doganali ai fini dei controlli. Questo obbligo sussiste solo a fronte di una specifica richiesta dell’Ufficio competente. Se non si provvede, il comportamento del contribuente equivale alla mancata dichiarazione ai fini delle sanzioni.
Se si trasferisce denaro attraverso una spedizione, quindi tecnicamente nel caso di denaro non accompagnato, bisogna presentare una specifica dichiarazione all’Agenzia delle Dogane. Se nel corso di un’attività di controllo l’ufficio rileva l’assenza di questo documento, chiederà di presentarlo entro trenta giorni dalla data di notificazione della richiesta.
Il trattenimento del denaro per controlli
La norma prevede poi la possibiità per le autorità di trattenere il denaro contante qualora gli obblighi di dichiarazione non siano assolti in tutto o in parte oppure nell’ipotesi in cui emergano indizi che il denaro possa essere correlato ad attività criminose. Il trattenimento va accompagnato da provvedimento amministrativo adeguatamente motivato, può durare a massimo 30 giorni, prorogabili fino a 90, e comunque deve durare solo il tempo strettamente necessario per effettuare le verifiche del caso.
Sanzioni
Infine, le sanzioni. La mancata dichiarazione è punita con una multa che dipende dalla somma, ma che non può essere inferiore ai 900 euro o superiore a un milione di euro. Ecco le percentuali, che si applicano sempre all’importo in eccedenza rispetto ai 10mila euro:
- dal 30% al 50% se tale valore non è superiore a 10mila euro;
- dal 50% al 70% per importi fra 10mila e 100mila euro;
- dal 70% al 100% se il valore è superiore a 100mila euro.
Se invece la violazione consiste nell’aver fornito una dichiarazione inesatta, la sanzioni minima è di 500 euro, quella massima resta a 1 milione, e le percentuali sono le seguenti:
- dal 15% al 25% della differenza tra l’importo trasferito e quello dichiarato, se tale differenza non è superiore a 10mila euro;
- dal 25% al 35% della stessa differenza, se questa è compresa fra 10mila e 30mila euro;
- dal 50% al 70% fra i 30mila euro e non superiore a 100.000 euro;
- dal 70% al 100% sopra i 100mila euro.