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Decreto Bollette in Gazzetta Ufficiale: tutte le misure

di Alessandra Gualtieri

3 Aprile 2023 09:12

In Gazzetta Ufficiale il Decreto Bollette (DL 34/2023): ecco le principali novità sui bonus energetici, la tregua fiscale ed altre misure connesse.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo il Decreto Bollette del Governo (Dl 34/2023), con le ultime novità per quanto riguarda gli aiuti alle imprese e alle famiglie dal 1° aprile contro il caro energia.

Le principali novità sono: il ritorno degli oneri nella bolletta della luce; l’avvio dal nuovo bonus termico, ossia il contributo per i clienti domestici, dal 1° ottobre riconosciuto in caso di rincaro ulteriore dei prezzi del gas; l’estensione del Bonus Sociale alle famiglie numerose fino a 30mila euro ISEE ed un nuovo requisito per i bonus energetici delle imprese.

Energia: Bonus termico e altri aiuti

Il contributo potenzialmente fruibile da ottobre a dicembre prossimi – in misura fissa e diversificato in base alle zone climatiche – non scatterà sempre, ma soltanto se, in ciascuno dei tre mesi indicati, la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso dovesse risultare superiore a 45 euro/MWh. I criteri di assegnazione del bonus termico, comunque, saranno definiti da un decreto ministeriale.

Per il resto, viene confermato il Bonus Sociale con le modifiche previste per il 2023 dalla Manovra e con le novità introdotte dal 1° aprile dal DL 34/2023: tariffa agevolata per l’energia elettrica e compensazione per il gas naturale anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico e ISEE innalzato a 30mila euro da aprile a dicembre 2023.

Bonus energia imprese

Confermata anche l’IVA al 5% sul gas e il taglio degli oneri in bolletta sempre per il gas; i crediti d’imposta per le imprese, invece, scontano i nuovi meccanismi selettivi in base ai quali i bonus spettano solo se il rincaro in bolletta supera il 30% rispetto alle bollette 2019.

  • Alle imprese energivore, spetta un contributo pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023.
  • Alle imprese non energivore, dotate di contatori da 4,5 kW e con costi medi netti per la componente energetica nel primo trimestre più cari del 30% rispetto allo stesso periodo 2019, spetta un credito d’imposta del 10% della spesa per la componente energetica del secondo trimestre.
  • Alle imprese gasivore e non gasivore, se il prezzo del gas nel primo trimestre abbia subìto un incremento oltre il 30% rispetto allo stesso periodo 2019, spetta un credito del 20% della spesa per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre.

Come si quantificano i bonus

Per aiutare le imprese non energivore e non gasivore a calcolare i bonus spettanti, è possibile fare richiesta al proprio fornitore (se nel 2019 era lo stesso del 2023) del calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e dell’ammontare dell’agevolazione per il secondo trimestre 2023, con obbligo di fornire tale indicazione entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito.

Ricordiamo che i bonus energetici sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023.

Tregua fiscale: proroghe ed estensioni

C’è poi un ampio capitolo dedicato alla tregua fiscale, con la parziale riscrittura del calendario per le scadenze di pagamento o per la determinazione dei debiti rottamabili: proroga a fine settembre per il ravvedimento speciale, la chiusura delle liti pendenti, la conciliazione agevolata e la rinuncia in Cassazione; slittamento al 31 ottobre per sanare le violazioni formali.

In più, viene prevista la non punibilità per alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute o certificate, omesso versamento IVA, indebita compensazione) entro determinate soglie, se le somme dovute sono versate secondo le istruzioni per la loro definizione indicate dal decreto legislativo 74/2000 (violazione di cui all’articolo 10-bis, 10-ter e 10-quater, non punibili secondo le disposizioni di cui all’articolo 13). Le fattispecie ammesse:

  • mancato versamento di ritenute alla fonte per un importo superiore a 150mila euro;
  • mancato versamento di IVA, entro il termine per l’acconto del periodo d’imposta successivo, per un importo superiore a 250mila euro;
  • indebita compensazione di crediti per un importo superiore a 50mila euro.

Tali reati non sono punibili neppure in via ordinaria qualora, prima del giudizio di primo grado, i relativi debiti tributari (comprensivi di sanzioni e interessi) sono estinti integralmente tramite conciliazione, adesione oppure ravvedimento operoso). L’interessato deve comunicare all’Autorità giudiziaria e all’Agenzia delle Entrate l’avvenuto versamento delle somme (o della prima rata), con la conseguenze sospensione del processo.

Altre misure nel decreto

Da segnalare anche, nel Decreto Bollette, un nuovo metodo di calcolo per la tassa sugli extra-profitti delle imprese energetiche, una tassazione agevolata per la produzione di energia da fonti agroforestali, la cumulabilità tra agevolazione fiscale e contributo regionale per quanto concerne gli interventi volti al risparmio energetico (per i contributi istituiti dalla data di entrata in vigore del DL Bollette e fino al 31 dicembre 2024).

Da segnalare anche una novità per quanto riguarda l’IVA sul payback sanitario: le aziende possono portare in detrazione l’Iva scorporandola dall’ammontare dei versamenti fatti, mentre i costi sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.