Fisco: niente sanzioni se la norma è incerta

di Anna Fabi

16 Aprile 2019 09:30

La sentenza della Cassazione che conferma l'importante principio secondo cui non sono applicabili sanzioni in caso di norma incerta e ritardi del Fisco.

Con la sentenza n. 10126/2019 la Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento della giurisprudenza secondo il quale, per la corretta applicazione delle norme di legge è necessario che queste siano certe e non lascino adito a dubbi. In caso contrario, se la legge non è chiara o incerta, ovvero se la circolare del Fisco che la regola arriva in ritardo, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente.

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Viene dunque confermato ancora una volta che non è possibile punire il contribuente con l’applicazione di sanzioni, nel caso in cui la norma non sia chiara, generi diverse interpretazioni, sia priva di elementi di prassi, o la circolare del Fisco arrivi in ritardo, come avvenuto nel caso specifico che riguardava un ricorso presentato dall’ENEL nell’ambito di una controversia sull’ICI.

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Nella caso in esame, secondo gli ermellini, era ravvisabile una oggettiva incertezza normativa derivante dalla indeterminatezza relativa alla individuazione dei beni da assoggettare ad ICI, anche dopo l’entrata in vigore della normativa di riferimento, a fronte del fatto che l’Agenzia del territorio aveva risolto i dubbi interpretativi solo successivamente a tale entrata in vigore, addirittura dopo anni dall’approvazione delle norme.

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Incertezza normativa oggettiva

In generale, spiegano i giudici:

L’incertezza normativa oggettiva tributaria che consente di non applicare le sanzioni è la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sé ed accertala dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie ultima o, se si tratta del giudice di legittimità, del fatto di genere già categorizzato dal giudice di merito, quindi in “senso oggettivo” (con conseguente esclusione di “qualsiasi rilevanza sia delle condizioni soggettive individuali sia delle condizioni soggettive categoriali” atteso che “l’incertezza normativa, in quanto esiste in sé, opera nei confronti di tutti”): l’incertezza normativa oggettiva, pertanto, non ha il suo fondamento nell’ignoranza giustificata, ma nell’impossibilità, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria.

Per quanto riguarda l’imposta, i giudici supremi hanno inoltre chiarito che la successiva attribuzione di rendita costituisce la base imponibile anche per le annualità in sospeso.