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Chiusura cantieri: agevolazioni imprese edili

di Anna Fabi

26 Ottobre 2018 14:14

I chiarimenti INPS in merito all'esonero dal ticket licenziamento per le imprese delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Con il Messaggio n. 3933/2018 l’INPS ha fornito nuovi chiarimenti in merito all’attività di vigilanza documentale e al monitoraggio del ticket di licenziamento previsto dall’art. 2, comma 31, della L. 92/2012, secondo il quale nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’indennità di disoccupazione ASpI (oggi NASpI), intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (cosiddetto contributo di licenziamento).

Esonero nel settore edile

L’INPS ricorda che tra i casi di esonero, la legge (articolo 2, comma 34), ha previsto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere:

Per la suddetta ipotesi – si legge nel Messaggio INPS – la condizione di esonero è integrata dalla situazione di fatto (completamento delle attività e chiusura del cantiere), indipendentemente dalla mancata e/o errata esposizione dei codici nel flusso UniEmens.

Documentazione

Le aziende del settore possono comprovare la condizione di esonero, in mancanza di altra documentazione idonea a tal fine, tramite la produzione della lettera di assunzione, riportante il cantiere o la sede legale e la mansione per cui il lavoratore è stato assunto, e la lettera di licenziamento, da cui risultino la motivazione “fine cantiere o completamento lavori” e la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Entrambi i documenti devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore ovvero, se trasmessi via posta, è necessario produrre copia della relativa raccomandata. In entrambi i casi i documenti devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore. Se trasmessi via posta, è necessario produrre copia della relativa raccomandata.

Resta ferma la possibilità che, all’atto del licenziamento, il cantiere/sede di lavoro iniziale non coincida con il cantiere/sede di lavoro finale.

La documentazione può essere trasmessa all’Istituto anche tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale.