Ipoteche: misure cautelari più incisive per il Fisco

di Roberto Grementieri

Pubblicato 27 Ottobre 2009
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:45

Le misure cautelari rappresentano lo strumento che il legislatore ha fornito all'Amministrazione finanziaria per garantire la pretesa tributaria avanzata nei confronti del contribuente: costituiscono, in altre parole, i mezzi attraverso cui evitare che la garanzia sul credito possa venire meno.

L'ufficio o l'ente che hanno fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito possono chiedere, con istanza motivata al presidente della Ctp, l'iscrizione dell'ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, o l'autorizzazione a procedere, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresi l'azienda.

L'iscrizione di ipoteca serve a costituire un diritto di prelazione, attribuendo al creditore il diritto di espropriare, anche nei confronti del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.

Può avere a oggetto i beni immobili, i diritti, le rendite, e tutti gli altri beni indicati dal codice civile.

Il sequestro conservativo ha come finalità  quella di evitare che i beni del trasgressore vengano dispersi, facendo venire meno la garanzia che essi costituiscono per il creditore. Il sequestro adempie alla funzione preventiva di rendere inopponibili al creditore gli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal debitore; non producono effetto, in pregiudizio al creditore sequestrante, le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto il bene posto sotto sequestro.

Il procedimento cautelare è un procedimento sommario, fondato, cioè, su una superficiale analisi che richiede la sussistenza di una duplice condizione affinché la misura cautelare possa essere concessa: il fumus boni juris, ossia l'attendibilità  o la sostenibilità  della pretesa tributaria, e il periculum in mora, vale a dire il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito per effetto di possibili atti dispositivi da parte del contribuente.

L'esigenza di attribuire un connotato di certezza al procedimento cautelare ha reso indispensabile un intervento normativo che desse fine a un dibattito sull'ambito di operatività  delle misure; un dibattito diretto a stabilire se le stesse dovessero riferirsi solo alle sanzioni o potessero estendersi a garanzia dell'intero credito vantato (tributo e interessi).

Con il d.l. 185/2008 il legislatore ha espressamente sancito che le misure cautelari si applicano non solo alle sanzioni amministrative tributarie, ma anche in relazione ai tributi e relativi interessi vantati dagli uffici.

Non solo è stato previsto che la disciplina in tema di richiesta di misure cautelari si estende anche all’ipotesi di pericolo per la riscossione che sorga dopo la notifica, da parte dell’ufficio o ente, del provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi.

La garanzia riguarda “tutti gli importi dovuti” in base all’atto di recupero tributario.

Allo stesso modo, il correttivo apportato, a pochi mesi di distanza dalla sua previsione, relativo alla eliminazione della clausola, introdotta con il d.l. 185/2008, concernente la perdita di efficacia del provvedimento in caso di scadenza del termine di pagamento della cartella esattoriale, conseguente all'atto impositivo con cui vengono accertati maggiori tributi, dimostra la preoccupazione che il credito erariale possa essere pregiudicato dalla mancanza di tutela nell'intervallo di tempo che intercorre tra la scadenza del termine per il pagamento della cartella esattoriale e l'attivazione di cautele da parte dell'agente della riscossione.