Imprese start-up: 4 nuovi codici tributo

di Noemi Ricci

Pubblicato 13 Giugno 2011
Aggiornato 6 Aprile 2017 11:35

Imprese start-up: pronti i nuovi codici tributo per il versamento delle imposte rideterminate ai fini IRPEF e IRES a seguito di plusvalenze non reinvestite.

Quattro nuovi codici tributo per le imprese start-up, da utilizzare nel modello F24 in relazione al versamento dell’imposta – rideterminata ai fini IRPEF, delle relative addizionali e IRES – in merito alle plusvalenze generatesi per la cessione di partecipazioni qualificate e non reinvestite ai sensi dell’art. 68, comma 6-bis, del TUIR.

Le ha comunicate l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 63/2011.

Dall’anno di imposta 2010 non è più possibile usufruire del regime di esenzione previsto dalla manovra d’estate 2008 (DL n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008) per le plusvalenze da reinvestire entro due anni dal conseguimento. Ora, per l’anno d’imposta 2010 – e per le plusvalenze realizzate nell’anno d’imposta 2008 se non reinvestite entro due anni – è necessario procedere alla dichiarazione in Unico 2011 per persone fisiche ed Enti non commerciali.

Il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione e utilizzando il codice 1128 per l’imposta rideterminata ai fini IRPEF a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6-bis, del Tuir.

Mentre per l’imposta rideterminata ai fini IRES a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6-bis, del Tuir il codice istituito è il 1132. Questo codice, insieme al precedente è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”.

Il codice 3872 – che si trova nella sezione “ICI ed altri tributi locali” – deve essere utilizzato per l’addizionale comunale all’Irpef rideterminata a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6-bis, del Tuir.

Il codice 3880 – inserito nella sezione “Regioni” – va usato per l’addizionale regionale all’Irpef rideterminata a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6-bis, del Tuir.

Mentre per le partecipazioni non qualificate il versamento è eseguito utilizzando il codice tributo 1100.

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