
Mia madre è intestataria di un immobile a titolo di usufrutto e risparmi. Alla sua morte è obbligatoria la Dichiarazione di Successione o basta il ricongiungimento dell’usufrutto attraverso voltura catastale? Senza la Dichiarazione di successione è implicita l’accettazione dell’eredità? E cosa occorre produrre alla banca per l’accredito della propria quota? Se sorgessero debiti sconosciuti, noi eredi saremmo chiamati a risponderne?
L’usufrutto decade automaticamente con il decesso del titolare (l’articolo 979 del Codice Civile stabilisce infatti che la sua durata non può eccedere la vita dell’usufruttuario), di conseguenza non si tratta di un bene di proprietà e pertanto non è soggetto a successione.
L’immobile torna in capo al proprietario, che smette di esserne il nudo proprietario; dunque la procedura catastale corretta in questi casi è il ricongiungimento dell’usufrutto, che sostanzialmente trasforma il nudo proprietario in proprietario dell’immobile.
La dichiarazione di successione è un adempimento obbligatorio, che va effettuato entro un anno dal decesso. Può essere evitata solo se l’attivo ereditario è inferiore ai 100mila euro e non ci sono immobili. Questo atto non comporta la necessità di decidere contestualmente se accettare o meno l’eredità: l’accettazione dell’eredità può avvenire entro dieci anni, e una volta effettuata è irrevocabile.
Non si considera tacitamente accettata l’eredità per la quale manca la dichiarazione di successione. Esistono però casi in cui si parla di tacita accettazione, ad esempio nel momento in cui si portano a termine atti concludenti relativi al patrimonio del defunto ereditato.
L’accettazione dell’eredità comporta obblighi in reazione ai debiti del defunto. E’ tuttavia possibile scegliere la formula dell’accettazione con beneficio di inventario, che serve proprio per evitare questa ipotesi.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz