Mia figlia dopo 17 anni è rientrata in Italia e lavora per la stessa azienda (ma con succursale a Milano), è laureata in medicina veterinaria e specializzata in Patologia Clinica (lavora la diagnostica a mezzo monitor web) può essere considerata quindi come “ricercatrice? Ha preso residenza e acquistato casa in Italia l’anno scorso.
La qualifica di ricercatore non dipende dai titoli di studio ma dalla posizione professionale. In termini molto semplici, per essere considerato tale il lavoratore deve avere un contratto da ricercatore presso un’università o ente di ricerca.
Sua figlia ha un contratto da lavoro dipendente con un’azienda privata, quindi non si tratta di un contratto di ricerca, pur svolgendo mansioni di tale natura. Pertanto, non può applicare le agevolazioni fiscali previste per docenti universitari e ricercatori ma può utilizzare – ricorrendo tutti gli altri requisiti – il beneficio destinato a tutti i lavoratori impatriati.
Questa agevolazione è regolata dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 209/2023. Spetta a coloro che sono stati all’estero nei tre periodi d’imposta precedenti al trasferimento e si impegnano a restare residenti in Italia per almeno quattro anni.
Sono anche necessari titoli di elevata specializzazione, fra i quali rientrano quelli di sua figlia. E’ infine necessario prestare la nuova attività per la maggior parte all’interno dei confini dello Stato.
Nel caso in cui il lavoratore fosse già impiegato presso lo stesso datore di lavoro per il quale si trasferisce in Italia, il periodo minimo di permanenza all’estero è di sei anni.
In base agli elementi che lei fornisce, mi pare che sua figlia possa rientrare in questa agevolazione, che consente – entro il limite annuo di 600mila euro- di abbattere del 50% l’imponibile sul quale pagare le tasse.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz