L’Agenzia delle Entrate ha riscritto le modalità di esercizio e revoca dell’opzione per il regime semplificato di tassazione delle imprese estere controllate (le CFC – Controlled Foreign Companies). Le nuove regole recepiscono le modifiche introdotte all’articolo 167 del TUIR dall’articolo 4 del DL 84/2025.
L’opzione consente al soggetto controllante residente in Italia di versare un importo pari al 15% dell’utile contabile netto delle controllate estere, evitando la determinazione analitica della tassazione effettiva estera.
Regime CFC al 15% dopo il provvedimento del 31 marzo 2026
Il regime opzionale è disciplinato dal comma 4-ter dell’articolo 167 del TUIR, introdotto dal decreto legislativo 209/2023 in attuazione della delega fiscale e poi modificato dal DL 84/2025.
Lo scopo delle nuove regole, che sostituiscono quelle del precedente provvedimento del 30 aprile 2024, è semplificare la verifica dei requisiti per l’applicazione della disciplina sulle CFC, eliminando il confronto fra tassazione effettiva estera e tassazione virtuale italiana.
Con il DL 84/2025, il versamento del 15% non ha più effetto sostitutivo in senso proprio: serve a riqualificare le controllate estere come soggetti residenti in giurisdizioni a regime fiscale non privilegiato. Di conseguenza, gli utili distribuiti dalle CFC durante il triennio di vigenza dell’opzione sono trattati come provenienti da Paesi a fiscalità ordinaria e tassati secondo le regole degli articoli 47 e 89 del TUIR.
Requisiti per aderire alla tassazione semplificata
In base al provvedimento n. 106520 del 31 marzo 2026, l’opzione può essere esercitata dal soggetto controllante solo per le controllate che soddisfano congiuntamente due condizioni:
- realizzano proventi classificabili come passive income, ai sensi dell’articolo 167, comma 4, lettera b), del TUIR, per oltre un terzo dei propri proventi complessivi;
- redigono bilanci sottoposti a revisione e certificazione da parte di operatori professionali autorizzati nello Stato estero di localizzazione, i cui esiti devono essere utilizzati dal revisore della controllante italiana ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.
Per le controllate costituite come stabili organizzazioni di soggetti esteri, il requisito della revisione si riferisce al bilancio della casa madre, comprensivo delle risultanze economiche e patrimoniali della stabile organizzazione. Se anche una sola controllata che supera la soglia del passive income non dispone di un bilancio certificato, il regime agevolato decade o non può essere attivato per l’intero gruppo.
Adesione, durata triennale e revoca dell’opzione
L’adesione avviene compilando il quadro FC (“Redditi dei soggetti controllati non residenti”) nella dichiarazione dei redditi del soggetto controllante. L’opzione ha effetto dal periodo d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione, dura tre esercizi ed è irrevocabile per l’intero triennio. Alla scadenza, si rinnova automaticamente per altri tre anni salvo revoca espressa, da indicare nella dichiarazione relativa al quarto periodo d’imposta.
Nel corso del triennio l’opzione si estende automaticamente anche alle controllate acquisite successivamente, purché soddisfino i requisiti prescritti, senza necessità di una nuova comunicazione. L’efficacia cessa anticipatamente in due ipotesi:
- per la singola controllata, se viene meno il requisito del controllo ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 167 del TUIR, oppure se non è più rispettata una delle condizioni previste dal provvedimento del 28 agosto 2017;
- per tutte le controllate contemporaneamente, se viene meno il requisito della revisione e certificazione del bilancio, rendendo impossibile il mantenimento del regime per l’intero gruppo.
Calcolo dell’utile netto e trattamento dei dividendi
L’utile contabile netto si determina a partire dal risultato ottenuto applicando i principi contabili utilizzati per il bilancio consolidato della controllante. In mancanza del consolidato, si utilizza il bilancio d’esercizio. Sono escluse dal calcolo le rettifiche di consolidamento, le svalutazioni degli attivi e gli accantonamenti a fondi rischi e oneri.
L’importo dovuto è pari al 15% dell’utile netto così determinato ed è versato dal controllante in proporzione alla quota di partecipazione agli utili spettante. In caso di controllo indiretto tramite soggetti residenti o stabili organizzazioni in Italia, l’obbligo di versamento ricade su questi ultimi. L’importo è indeducibile ai fini IRES e IRAP e va versato entro le scadenze previste per le imposte sui redditi; i codici tributo saranno indicati con apposita risoluzione.
Il provvedimento precisa che, durante il triennio di opzione, il controllante che non effettua il monitoraggio fiscale delle controllate — tenendo traccia di valori patrimoniali, redditi e perdite — in caso di revoca o cessazione del regime riparte da valori pari a zero, senza recuperare le perdite pregresse. Per conservare il diritto a utilizzare eccedenze di interessi, ROL o perdite residue, è necessario mantenere un monitoraggio costante anche in vigenza del regime semplificato.
Decorrenza dal 2024 e opzioni già in vigore
Le disposizioni del provvedimento si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 209/2023 (29 dicembre 2023), quindi dal 1° gennaio 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. Le opzioni già esercitate in base al provvedimento del 30 aprile 2024 (n. 213637) restano valide e irrevocabili fino alla scadenza del triennio originario.