Impatriati, come si conteggiano gli anni di residenza estera pregressa

Risposta di Barbara Weisz

2 Aprile 2026 09:31

Alessandro chiede:

Il criterio di non residenza pregressa passa da 3 a 6/7 anni se si continua a lavorare per lo stesso datore di lavoro estero all’interno dello stesso anno fiscale oppure dopo il rimpatrio? E nel secondo caso, per rimpatrio si intende l’iscrizione all’anagrafe (e conseguente disiscrizione dall’AIRE) o il rientro fisico? Cosa succede, per esempio, se le ultime settimane di lavoro sono state di congedo e il lavoratore è andato in vacanza in Italia senza poi tornare nello stato estero?

Nel nuovo regime impatriati, la tassazione agevolata prevede fra i requisiti quello della residenza estera pregressa. Gli anni richiesti si conteggiano per periodi d’imposta completi precedenti al trasferimento della residenza fiscale in Italia. I brevi periodi di vacanza o di congedo non rilevano e si conteggiano nelle annualità coperte da rapporto con il datore estero (se l’impresa è sempre la stessa rileverà solo il momento del cambiamento di residenza fiscale).

Se dopo il trasferimento il lavoratore continua a prestare attività per lo stesso datore di lavoro estero o per una società del medesimo gruppo, il requisito si allunga a sei o sette anni. Diversamente bastano tre periodi d’imposta.

Impatriati con residenza estera pregressa di tre anni

Se il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e inizia a lavorare per un nuovo datore di lavoro, non collegato a quello estero precedente, il requisito è quello standard: per applicare l’agevolazione deve essere stato fiscalmente residente all’estero per almeno tre periodi d’imposta precedenti al trasferimento.

Questo significa che non rileva, da solo, il fatto che nello stesso anno del rientro ci sia stato per qualche settimana o per qualche mese ancora un rapporto con il datore estero. Quel che conta è da quale rapporto deriva il reddito che si intende agevolare in Italia.

Quando il requisito sale a sei o sette anni

Se il lavoratore torna in Italia continuando a lavorare per lo stesso datore di lavoro estero, oppure per una società appartenente allo stesso gruppo, la permanenza minima all’estero sale a sei periodi d’imposta. I periodi diventano sette se il lavoratore, prima del trasferimento all’estero, era già stato impiegato in Italia per lo stesso soggetto oppure per una società del medesimo gruppo (per motivi di continuità infragruppo)..

Esempi pratici

  • Lavoratore che torna in Italia nel 2026, dopo avere lavorato all’estero per l’impresa A, e inizia un nuovo rapporto con l’impresa B non collegata: deve essere rimasto fiscalmente all’estero per almeno tre periodi d’imposta precedenti al trasferimento;
  • Lavoratore dipendente dell’impresa A che torna in Italia continuando a lavorare per lo stesso datore di lavoro: deve essere stato fiscalmente residente all’estero per almeno sei periodi d’imposta precedenti;
  • lavoratore dipendente dell’impresa A che prima lavorava in Italia per la stessa impresa o per una società del gruppo, poi si è trasferito all’estero e ora rientra continuando a lavorare per lo stesso soggetto o gruppo: deve essere stato fiscalmente residente all’estero per almeno sette periodi d’imposta precedenti.

Il conteggio guarda agli anni fiscali completi e non la data in cui il lavoratore rientra in Italia. Il fatto che il cambio di lavoro avvenga in corso d’anno fiscale non basta, di per sé, a far scattare il requisito più severo

Che cosa si intende per rimpatrio

Il momento rilevante non è il semplice rientro fisico in Italia né la sola iscrizione all’Anagrafe con contestuale cancellazione dall’AIRE. Ai fini del regime impatriati, conta il trasferimento della residenza fiscale in Italia. Questo requisito va rispettato in base alle condizioni di legge che regolano in Italia la residenza fiscale.

Il fatto che le ultime settimane del rapporto siano state di congedo o che il lavoratore sia venuto in vacanza in Italia senza poi tornare nello Stato estero non determina automaticamente il trasferimento della residenza fiscale. Quei giorni possono essere rilevanti ma vanno letti nel quadro complessivo del caso.

Se il soggiorno in Italia resta temporaneo e il centro delle relazioni personali e lavorative è ancora all’estero, la residenza fiscale potrebbe non essersi ancora trasferita. Se invece proprio in quel periodo si consolida in Italia il radicamento effettivo del lavoratore, allora quel momento può coincidere con il rimpatrio fiscalmente rilevante.

È ammesso anche lo smart working con datore estero, ma questo non modifica la regola di fondo: la condizione da verificare resta il momento in cui si trasferisce la residenza fiscale in Italia e per quale datore di lavoro viene prodotto il reddito che si intende agevolare.

Gli altri requisiti del regime impatriati

Il riferimento normativo del regime è l’articolo 5 del Dlgs 209/2023. L’agevolazione prevede, in via ordinaria, l’imponibilità del 50% dei redditi di lavoro prodotti in Italia, entro il limite annuo di 600mila euro. Il lavoratore deve possedere requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, impegnarsi a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno quattro periodi d’imposta e prestare l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio dello Stato.

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