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Impatriati: la residenza minima all’estero è variabile

di Teresa Barone

26 Febbraio 2025 11:41

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Il periodo minimo di residenza all'estero per l'applicazione del regime impatriati può variare tra sei e sette periodi di imposta: i chiarimenti del Fisco.

L’accesso al regime impatriati permette ai lavoratori di beneficiare delle agevolazioni fiscali tornando in patria dopo almeno sei anni di residenza all’estero, ma solo se il lavoratore non è stato impiegato in Italia per lo stesso datore di lavoro o per un’azienda del gruppo.

Come specifica l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 41 del 20 febbraio scorso, infatti, l’accesso al regime impatriati richiede sette periodi d’imposta nel caso in cui il lavoratore, prima di trasferirsi oltre i confini nazionali, sia stato impiegato in Italia per la stessa società o per un’impresa che fa riferimento al medesimo gruppo.

Permanenza all’estero con lo stesso datore di lavoro

Il periodo minimo di residenza all’estero, ai fini dell’applicazione del nuovo regime impatriati, può variare tra sei e sette periodi di imposta.

L’Agenzia delle Entrate spiega che in merito alla situazione esposta nell’interpello:

Per il contribuente che rientra in Italia nel 2024 per svolgere l’attività lavorativa in favore dello stesso datore di lavoro per il quale ha lavorato all’estero, il periodo minimo di permanenza all’estero è di sei anni se non c’è coincidenza tra il datore di lavoro per il quale il lavoratore è stato impiegato all’estero nel periodo d’imposta precedente o, comunque, fino alla data del rientro in Italia e quello presso il quale lavorerà dopo il trasferimento in Italia.

Il caso specifico

Un cittadino italiano ha lavorato in Italia per due diverse società dal 2015 al 2018. Nel 2018 si è trasferito in Francia e, a gennaio 2025, intende rientrare in Italia per lavorare nuovamente presso la società per cui aveva prestato servizio nel periodo 2015-2016. Il dubbio sollevato riguarda la durata minima di permanenza all’estero necessaria per beneficiare del regime agevolato: sei o sette anni?

Quadro normativo

Il Decreto Legislativo n. 209/2023, all’articolo 5, introduce un nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, prevedendo una riduzione del 50% del reddito complessivo, fino a un massimo di 600.000 euro annui, per i contribuenti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024.

 I requisiti principali includono:

  • residenza fiscale all’estero nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia,
  • impegno a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni,
  • svolgimento dell’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano,
  • possesso di una qualifica elevata.

La durata minima di permanenza all’estero varia in base alla relazione lavorativa precedente:

  • se il lavoratore non è stato precedentemente impiegato in Italia dalla stessa società o da una appartenente allo stesso gruppo: permanenza all’estero di almeno sei periodi d’imposta;
  • se il lavoratore è stato impiegato in Italia dalla stessa società o da una del medesimo gruppo immediatamente prima del trasferimento all’estero: permanenza all’estero di almeno sette periodi d’imposta.

Interpretazione dell’Agenzia delle Entrate

Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, poiché il contribuente al momento del rientro nel 2025 lavorerà per la stessa società per cui aveva lavorato fino al 2016, ma non immediatamente prima del trasferimento all’estero, il periodo minimo di permanenza all’estero richiesto è di sei anni.

La ratio della norma è infatti quella di prevedere un periodo maggiore (sette anni) solo se il trasferimento all’estero è avvenuto senza soluzione di continuità rispetto al precedente impiego in Italia presso lo stesso datore di lavoro o gruppo societario.