Assegno Unico figli universitari: come funziona dopo i 21 anni?

Risposta di Barbara Weisz

10 Ottobre 2022 15:31

Francesco chiede:

Mio figlio compie tra poco 21 anni: sarà automaticamente escluso dall’Assegno Unico oppure devo segnalarlo in qualche modo? Essendo universitario, ancora totalmente a mio carico, può rientrare in qualche altra misura come nel passato?

Non deve effettuare nessuna segnalazione: l’Assegno Unico decade automaticamente al compimento dei 21 anni di età. Per la precisione, il sussidio viene pagato per tutto il mese in cui si compiono gli anni, mentre non è più versato a partire dal mese seguente.

Restano invece le consuete spese detraibili in Dichiarazione dei Redditi per i figli a carico. Inoltre, dopo i 21 anni di età del figlio, si tornano ad applicare le precedenti detrazioni fiscali per carichi di famiglia, con le necessarie modifiche intervenute ai fini di una  armonizzazione fiscale con l’Assegno Unico.

=> Detrazioni IRPEF con Assegno Unico figli

Assegno Unico: requisiti 2022

La nuova disciplina dell’Assegno Unico è intervenuta sui requisiti per i figli a carico (è stato inserito un comma 4-bis all’Articolo 12 del TUIR):

  • se minorenni, sono esclusi dalla detrazione per carico di famiglia perché fruiscono dell’Assegno unico;
  • se maggiorenni e non rientranti nell’Assegno unico, non possono essere annoverati tra gli “altri familiari” a carico (lettera d, comma 1, Articolo 12, TUIR).

Ricordiamo anche quali sono i requisiti di accesso alla detrazione:

  • grado di parentela – coniugi, figli e altri familiari (tra cui i genitori/suoceri, generi/nuore, discendenti dei figli);
  • stato di convivenza – (gli “altri familiari” devono avere la stessa residenza del dichiarante);
  • soglia di reddito – 2.840,51 euro complessivi nell’anno d’imposta trattato; si considerano a carico anche i figli fino a 24 anni con reddito fino a 4mila euro.

Ricapitolando:

  • si esclude la possibilità per i figli tra 18 e 21 anni che non rientrano nell’Assegno unico di essere considerati “altri familiari a carico” ai fini delle detrazioni fiscali;
  • ma resta la detrazione Articolo 12, lettera c) per i figli a carico di età oltre 21 anni.

Detrazioni alternative all’Assegno Unico

Per quanto riguarda altre agevolazioni, dunque, allo scadere dell’Assegno Unico lei avrà diritto alle detrazioni per figli a carico, che di norma non spettano più in presenza della nuova prestazione, e che invece tornano a spettare per i figli a carico oltre i  21 anni.

Si tratta della detrazione prevista dall’articolo 12, comma 1, lettera c del Testo unico imposte sui redditi (TUIR) pari a 950 euro moltiplicato per il coefficiente che si ottiene dal seguente calcolo: 95mila euro, diminuito del reddito complessivo, diviso 95mila.

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Risposta di Barbara Weisz