L’Assegno Unico che sostituisce le detrazioni per figli a carico fino ai 21 anni non esclude gli sgravi IRPEF al 19% in dichiarazione dei redditi, nella quale si continuano a detrarre le spese dei figli (scolastiche, mediche, sportive…). Il chiarimento è inserito nel decreto Sostegni ter e risolve un dubbio interpretativo della norma sull’Assegno unico. Il DL Sostegni (articolo 19, comma 6, del dl 4/2022) esclude anche la possibilità per i figli maggiorenni che non rientrano nell’Assegno unico di essere considerati altri familiari a carico ai fini delle detrazioni fiscali.
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Vediamo in dettaglio.
Il nuovo quadro normativo
Entrambi i due nuovi chiarimenti fanno riferimento a regole erano già previste dal decreto legislativo 230/2021, ma la formulazione poteva lasciare spazio a interpretazioni diverse, che ora vengono escluse. Sostanzialmente, quella del Sostegni-ter completa il coordinamento fra il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e il Decreto legislativo 230/2021 che istituisce l’Assegno unico.
Detrazioni spese anche con Assegno unico figli
Il chiarimento interviene sull’articolo 12 del TUIR (Testo unico imposte sui redditi), che contiene le norme sulle detrazioni per i figli e i familiari a carico. Innanzitutto, inserisce nel sopra citato articolo 12 il comma 4-bis, in base al quale:
ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.
In parole semplici, ai fini delle altre detrazioni fiscali, diverse da quella per i figli a carico (lettera c del comma 1 dell’articolo 12 del TUIR), non rileva il fatto che spetti o meno l’Assegno unico.
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Figli 18-21 e carichi di famiglia
C’è poi l’altra disposizione, che esclude la possibilità di utilizzare, per i figli a carico eventualmente esclusi dall’Assegno unico (per esempio, i figli tra 18 e 21 anni che non rientrano nelle fattispecie previste per questa prestazione), la detrazione per “altri familiari a carico” prevista dalla lettera d del comma 1 del TUIR.