Conguaglio bollette e termini di prescrizione

Risposta di Barbara Weisz

11 Settembre 2020 10:31

Walter chiede:

Dal 2014 il gestore ha inserito nella bolletta dell’acqua una voce chiamata “partite pregresse”relativo a periodi retroattativi di alcuni esercizi contabili a conguaglio di spese di manutenzione della rete idrica (art.154 del DLgs n. 152 del 2006). Quando scadono i termini per richiedere all’utente tale addebito?

Per le bollette dell’acqua la prescrizione scatta dopo due anni. Quindi, nel caso da lei prospettato, se vengono inseriti in bolletta costi che risalgono a più di due anni prima, ha diritto a far valere la prescrizione pagando solo gli importi effettivamente dovuti.

Il termine di prescrizione per i servizi idrici, che precedentemente era a cinque anni, è stato ridotto a due anni dalla manovra 2018, ma è diventato operativo a partire dal primo gennaio 2020. Tutte le indicazioni operazioni sono contenuta nella delibera ARERA (l’authority per l’energia) 547/2019, che prevede una serie di adempimenti informativi a carico del gestore dei servizi idrici deve rispettare.

Ad esempio, emettendo una fattura separata per gli importi per i quali è già scaduto il termine di prescrizione, o comunque evidenziandoli in modo chiaro e comprensibile nella bolletta che contiene anche gli importi che sono invece più recenti. Da quello che scrive, questa regola è stata rispetta.

=> Prescrizione e decadenza di bollette e conguagli: cosa dice la legge

Il gestore è anche tenuto a informare gli utenti della possibilità di eccepire gli importi prescrittibili (per esercitare il diritto di richiesta di non pagamento) e a fornire un format che faciliti la comunicazione della volontà di non pagare. Deve dunque contattare il suo gestore e chiedere le modalità per esercitare tale diritto.

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Risposta di Barbara Weisz