IVA per cassa: ecco la riforma

di Francesca Vinciarelli

9 Ottobre 2012 10:36

Cambia il regime di applicazione dell'IVA per cassa, pronto il decreto interministeriale che attua le novità contenute nel Decreto Sviluppo: i dettagli della riforma.

Cambiano le regole dell’IVA per cassa: la riforma è praticamente pronta, con decreto entro l’11ottobre – ovvero entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Sviluppo – come previsto dall’articolo 32-bis del Dl 83/2012  nel capitolo sui nuovi strumenti di finanziamento per le imprese.

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La soglia di accesso per l’applicazione dell’IVA per cassa è stata stabilita in base ai dettami UE, fissando il limite per imprese, artigiani e professionisti a non oltre i 2 milioni di euro di fatturato all’anno.

Si amplia così il raggio di azione dell’IVA per cassa che finora era riservato ad imprese, artigiani e professionisti che fatturavano meno di 200mila euro l’anno.

Cambiano però anche gli adempimenti e il DM stabilirà appunto le nuove modalità di gestione della contabilità IVA e delle comunicazioni attraverso le quali gli operatori potranno esercitare l’opzione dell’IVA per cassa.

Si tratta, lo ricordiamo, di un regime fiscale differito facoltativo e di grande utilità, perché permette di rimandare l’esigibilità dell’IVA al momento dell’incasso della fattura emessa, con limite entro l’anno.

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Finora il regime poteva essere applicato in relazione a ogni operazione e poteva essere esercitato con una semplice annotazione in fattura.

Il decreto interministeriale stabilisce invece che la nuova IVA per cassa si configuri come un regime speciale di portata generale, imprese e professionisti interessati ad esercitare l’opzione dovranno farlo tramite comunicazione formale. In ogni caso è previsto che nelle fatture emesse dal cedente venga menzionato il regime.

Il nuovo meccanismo adotterà canoni opposti rispetto all’attuale IVA per cassa: l’operatore nel regime di IVA per cassa avrà diritto alla detrazione dell’imposta subita in rivalsa a monte sugli acquisti quando avverrà il pagamento dei corrispettivi. Per il cessionario/committente, invece, il diritto sorgerà nel momento stesso nel quale verrà effettuata l’operazione, anche se il corrispettivo  non è stato ancora pagato.

Non cambierà invece il campo di applicazione dell’IVA per cassa, che sarà limitata ai soli rapporti business to business (B2B): cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa.

Non potranno inoltre esercitare la disciplina per il differimento dell’esigibilità IVA i soggetti che si avvalgono dei regimi speciali IVA, né si potrà applicare l’IVA per cassa alle operazioni effettuate nei confronti di operatori che assolvono l’imposta in reverse charge [<< Leggi tutto sull’inversione contabile]