La dichiarazione IVA annuale va inviata entro il 30 aprile. La possibilità di accorpare la LIPE del quarto trimestre si è già conclusa con l’invio anticipato entro il 2 marzo; per tutti gli altri resta la scadenza ordinaria di fine mese (la data combacia anche con l’ultima dichiarazione per chi nel 2025 è passato dal regime ordinario al forfettario). Stesso termine ai fini della detrazione IVA sulle fatture ricevute entro il 31 dicembre 2025 e sull’eventuale richiesta di rimborso IVA. I nuovi modelli IVA 2026 fissano il quadro aggiornato delle regole di invio e compilazione.
- Chi deve fare la dichiarazione IVA
- Quando scade la dichiarazione IVA
- Chi può utilizzare il modello IVA Base
- Quando compilare il quadro VQ IVA
- Come si invia la dichiarazione IVA
- Invio tardivo: quando la dichiarazione resta valida
- Versamento e rateizzazione del saldo IVA
- Quando esercitare l’opzione IVA trimestrale
- Quando scade l’IVA periodica
- Quando si trasmette la LiPE
- Quando un forfettario deve fare la dichiarazione IVA
- Quali sono le operazioni esenti IVA
- Quali sono le operazioni esenti IVA ex articolo 10
Chi deve fare la dichiarazione IVA
Il modello di dichiarazione annuale IVA 2026 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2025. Sono obbligati alla presentazione tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali.
Chi rientra negli esoneri
Rientrano fra gli esoneri dalla dichiarazione IVA:
- i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, insieme a chi, avvalendosi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione, ha effettuato soltanto operazioni esenti;
- i contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e attività simili, esonerati dagli adempimenti IVA, che non hanno optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari;
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;
- i soggetti passivi d’imposta residenti in altri Stati membri dell’Unione europea che nell’anno d’imposta hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
- i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato;
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario 2026 per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7mila euro.
Quando scade la dichiarazione IVA
Il modello va presentato esclusivamente per via telematica entro il 30 aprile 2026. Le dichiarazioni trasmesse entro 90 giorni da questa data restano valide, con applicazione delle sanzioni previste dalla legge, riducibili con ravvedimento operoso. Trascorso anche questo termine, la dichiarazione si considera omessa.
Il 30 aprile resta anche il limite entro cui esercitare la detrazione IVA per l’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi il cui diritto è sorto nel 2025 e per le cui fatture la ricezione è avvenuta entro il 31 dicembre 2025. Sul tema delle fatture a cavallo d’anno e detrazione IVA è intervenuta anche la giurisprudenza europea.
Chi può utilizzare il modello IVA Base
Il modello IVA Base è riservato alle Partite IVA che nell’anno d’imposta 2025:
- hanno applicato il regime ordinario IVA;
- hanno svolto operazioni solo in Italia;
- non hanno effettuato acquisti o importazioni con l’istituto del plafond;
- hanno effettuato solo in via occasionale cessioni di beni usati oppure operazioni con il regime per le attività agricole connesse previsto dall’articolo 34-bis del decreto IVA;
- non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.
Quando compilare il quadro VQ IVA
Fra i quadri della dichiarazione IVA c’è il quadro VQ, dedicato ai versamenti periodici omessi. Serve a determinare il credito maturato a seguito di versamenti IVA periodica eseguiti in un secondo momento oppure ripresi dopo sospensioni collegate a eventi eccezionali, relativi ad anni d’imposta precedenti rispetto a quello di riferimento della dichiarazione.
Come si invia la dichiarazione IVA
La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa:
- direttamente dal dichiarante;
- tramite un intermediario abilitato;
- tramite altri soggetti incaricati, nel caso delle Amministrazioni dello Stato;
- tramite società appartenenti al gruppo.
Per alcune categorie di contribuenti sono disponibili anche le bozze precompilate nel portale “Fatture e Corrispettivi”, come spiega il quadro aggiornato sull’IVA precompilata 2026.
Invio tardivo: quando la dichiarazione resta valida
La presentazione della dichiarazione IVA annuale si effettua entro il 30 aprile 2026. L’invio effettuato entro 90 giorni dal termine resta valido con l’applicazione delle sanzioni previste, ridotte in caso di ravvedimento operoso. Dal 2026, in caso di dichiarazione IVA omessa, l’Agenzia delle Entrate può calcolare in autonomia l’imposta dovuta — sulla base di fatture elettroniche, corrispettivi telematici e LiPE — e procedere alla riscossione senza attendere la presentazione. La novità, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, riduce gli spazi di recupero spontaneo per il contribuente inadempiente.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione che attesta l’avvenuto ricevimento del file. Il servizio telematico restituisce subito dopo l’invio un messaggio che conferma la ricezione e, in seguito, una seconda comunicazione che attesta l’esito dell’elaborazione e, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione.
Versamento e rateizzazione del saldo IVA
L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata quando l’importo supera 10,33 euro. Per il saldo 2025 il termine ordinario era il 16 marzo 2026, con possibilità di differimento secondo le regole ordinarie. I codici tributo IVA in F24 aiutano a gestire saldo, acconti e liquidazioni periodiche.
I contribuenti possono versare in unica soluzione oppure a rate. Le rate devono essere di pari importo, la prima rata va versata entro il termine previsto per il versamento in unica soluzione, le rate successive entro il giorno 16 di ciascun mese e l’ultima entro il 16 dicembre. Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione dello 0,33% mensile. Se dal modello emerge un credito, entrano in gioco le regole sui rimborsi IVA 2026.
Il versamento con modello F24
I versamenti periodici relativi all’IVA sono effettuati utilizzando il modello F24, in modalità esclusivamente telematica.
Chi è tenuto al versamento
I contribuenti interessati dal versamento dell’IVA sono:
- società di persone, società semplici, Snc, Sas e studi associati;
- imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio;
- lavoratori autonomi e professionisti titolari di partita IVA iscritti o non iscritti in albi professionali.
Quando esercitare l’opzione IVA trimestrale
L’opzione deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta effettuata. Produce effetto dall’anno in cui viene esercitata e resta valida fino a revoca, salvo superamento dei limiti previsti dalla legge.
Quando scade l’IVA periodica
I soggetti passivi IVA devono liquidare e versare l’imposta periodicamente su base mensile oppure, in alcuni casi, su base trimestrale, utilizzando esclusivamente in via telematica il modello F24. I termini cambiano a seconda del tipo di contribuente:
- i contribuenti mensili effettuano la liquidazione e il versamento IVA a debito entro il giorno 16 del mese successivo;
- i contribuenti trimestrali effettuano la liquidazione e il versamento entro il 16 maggio, il 20 agosto e il 16 novembre, mentre il versamento relativo all’ultimo trimestre si effettua in sede di conguaglio annuale entro il 16 marzo dell’anno successivo, salvo i maggiori termini previsti per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Quando si versa l’IVA trimestrale
I contribuenti trimestrali devono rispettare le scadenze del 16 maggio per il primo trimestre, del 20 agosto per il secondo e del 16 novembre per il terzo. Il quarto trimestre confluisce nel saldo annuale.
Versamento dell’IVA trimestrale
Per i contribuenti trimestrali, la liquidazione e il versamento dell’imposta va effettuata entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari. Il versamento relativo all’ultimo trimestre va effettuato in sede di conguaglio annuale entro il 16 marzo dell’anno successivo.
La liquidazione trimestrale IVA può essere scelta dai contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a:
- 400.000 euro, per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi;
- 700.000 euro, per le imprese che esercitano altre attività.
Quando si trasmette la LiPE
I soggetti passivi IVA devono presentare il modello Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, la cosiddetta LiPE, per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta. Il calendario completo LiPE IVA 2026 aiuta a tenere distinti gli adempimenti trimestrali dalla dichiarazione annuale. Quando si anticipa la trasmissione annuale, invece, entra in gioco l’accorpamento tra LiPE e dichiarazione IVA.
I dati della comunicazione LiPE
Per trasmettere la comunicazione trimestrale IVA occorre predisporre un file XML conforme alle specifiche tecniche, che contenga:
- dati identificativi del soggetto cui si riferisce la comunicazione;
- dati delle operazioni di liquidazione IVA effettuate nel trimestre di riferimento;
- dati dell’eventuale dichiarante.
Esoneri dalla trasmissione LiPE
Sono esonerati dall’adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA oppure all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che nel corso dell’anno restino ferme le condizioni di esonero. L’obbligo di invio della comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, mentre resta quando occorre evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.
Sanzioni per omessa LiPE
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con una sanzione amministrativa da 500 a 2mila euro. La sanzione si riduce alla metà se la trasmissione avviene entro i quindici giorni successivi al termine previsto oppure se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Rettifica e annullamento della LiPE
Per rettificare o annullare i file LiPE è sufficiente procedere con un nuovo invio, che sostituisce integralmente il precedente.
Quando un forfettario deve fare la dichiarazione IVA
Chi applica il regime forfettario non liquida l’imposta, non la versa e non è obbligato a presentare la dichiarazione annuale IVA. I contribuenti passati nel 2025 da un regime IVA ordinario al regime forfettario restano però tenuti a presentare, entro il 30 aprile 2026, l’ultima dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta precedente, come chiarisce l’approfondimento sui forfettari transitati con dichiarazione IVA.
Il regime forfettario in sintesi
Il regime forfettario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché rispettino i requisiti previsti dalla legge e restino fuori dalle cause di esclusione. Possono accedervi i soggetti che nell’anno precedente:
- abbiano conseguito ricavi o percepito compensi entro la soglia di 85.000 euro;
- abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente, accessorio e collaborazioni entro il limite di 20.000 euro lordi.
Flat tax e adempimenti del forfettario
Il reddito imponibile si determina applicando all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto per il relativo codice ATECO. Sul reddito imponibile così calcolato si applica un’imposta sostitutiva nella misura ordinaria del 15%. In materia di IVA, i contribuenti in regime forfettario:
- emettono fattura senza addebitare l’IVA ai clienti e senza detrarre l’imposta sugli acquisti;
- rientrano negli esoneri da liquidazione, versamento e dichiarazione annuale IVA;
- non sono tenuti a registrare fatture emesse, corrispettivi e acquisti nei registri IVA;
- seguono le regole oggi in vigore sulla fatturazione elettronica.
Quali sono le operazioni esenti IVA
In generale, sono escluse dall’applicazione IVA tutte le operazioni in cui manca almeno uno dei tre requisiti essenziali:
- il requisito soggettivo, quando chi compie l’operazione non agisce nell’ambito di un’attività economica rilevante ai fini IVA;
- il requisito oggettivo, quando l’operazione non consiste in una cessione di beni o prestazione di servizi;
- il requisito territoriale, quando l’operazione non è territorialmente rilevante in Italia.
Quando manca uno di questi requisiti, in via generale l’operazione resta fuori dal campo IVA e il soggetto non deve né addebitare l’imposta al cliente né versarla successivamente all’Erario.
Quali sono le operazioni esenti IVA ex articolo 10
Le operazioni esenti IVA ex articolo 10 sono operazioni che non comportano il sorgere del debito d’imposta ma che, come avviene per le altre operazioni IVA imponibili e non imponibili, rientrano nel campo di applicazione della normativa di riferimento.
Rientrano nelle principali categorie di esenzione:
- prestazioni sanitarie;
- attività educative e culturali;
- operazioni relative alla riscossione di tributi;
- esercizio di giochi e scommesse;
- prestazioni di mandato e mediazione;
- operazioni in oro;
- alcune operazioni immobiliari.