Credito IVA e rimborso: quando scatta il diritto e quando si prescive

di Redazione PMI.it

Dichiarazione dei redditi e credito IVA: diritto al rimborso anche senza istanza specifica e con termine decennale di prescrizione del diritto.

Il credito IVA desumibile dalle dichiarazioni fiscali dà diritto al rimborso anche senza una specifica istanza o indicazione nel modulo VR, con esigibilità soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, di cui all’art. 2946 del Codice Civile (su questo ultimo punto, si confronti la sentenza n. 5172/2016 di Cassazione).

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In pratica, se il contribuente indica nella dichiarazione il diritto al rimborso IVA, e tale spettanza non è contestata dall’Agenzia delle Entrate, allora tale diritto permane, con termine di prescrizione di 10 anni, senza bisogno che si inoltri apposita domanda di rimborso ed anche se non è stato indicato l’importo a credito nel modulo VR.

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In sostanza, in tema di IVA deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente, che può già considerarsi presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro relativo che configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione del modello apposito (VR), che costituisce solo presupposto per l’esigibilità del credito (art. 38 , comma 1, del d.P.R. n. 633/1972) e, dunque, adempimento per dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso.

Per questo motivo, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, a questo può applicarsi il termine ordinario di decadenza, che prevede la prescrizione decennale.