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Regime Minimi: chiarimenti su ricavi e compensi

di Barbara Weisz

Pubblicato 2 Febbraio 2015
Aggiornato 9 Febbraio 2015 10:06

Per determinare i ricavi e compensi per accesso a nuovo Regime dei Minimi si applica il criterio di cassa, valgono anche operazioni con San Marino e Vaticano: precisazioni Agenzia delle Entrate.

Imprenditori e professionisti devono fare riferimento al criterio di cassa per determinare i ricavi o compensi per rientrare nel nuovo Regime Minimi, modificato dalla Legge di Stabilità: la precisazione arriva dall’Agenzia delle Entrate, intervenuta a risolvere una serie di dubbi applicativi nel corso di Telefisco. Come è noto, il nuovo Regime dei Minimi si applica in base a precise soglie di reddito, individuate per le diverse categorie di lavoratori autonomi o professionisti (la nuova aliquota è del 15%, mentre prima era al 5%).

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La relazione tecnica che accompagna la manovra spiega che i ricavi devono essere calcolati considerando, per quanto concerne le imprese, la competenza economica. Quindi, si tiene conto anche delle cessioni e delle prestazioni eventualmente non ancora fatturate per le quali, però, si sono verificati i presupposti previsti dall’articolo 109, comma 2, del TUIR, il testo unico delle imposte sui redditi. Ad esempio nel caso di merci la cessione è conseguita all’atto della consegna. I professionisti, per i quali come è noto c’è un limite a 15mila euro per l’accesso al Nuovo Regime Minimi, a loro volta fanno riferimento al principio di cassa per la verifica del limite relativo ai compensi.

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Ci sono, poi una serie di precisazioni: i ricavi rilevano anche se relativi ad una attività cessata diversa da quella iniziata nel corso dell’anno successivo, e per la quale si intende usufruire del regime forfetario. Anche questo, vale sia per l’impresa sia per gli esercenti arti e professioni: la posizione del contribuente va considerata nel suo insieme e non in relazione alla specifica attività svolta. Nel caso in cui il contribuente svolga diverse attività, il limite da considerare è il più elevato fra quelli in tabella.

Si tratta di una precisazione importante, perché riguarda uno dei cambiamenti fondamentali introdotti dalla riforma: l’accesso al Regime Minimi è parametrato a specifiche soglie di ricavi, diverse per ogni categoria. Quindi, se ad esempio un contribuente esercita contemporaneamente attività di commercio ambulante di alimentari e bevande e di altri prodotti, i suoi ricavi nel corso dell’anno dovranno risultare sotto i 30mila euro (che è il tetto per alimentari e bevande, mentre per gli altri prodotti il limite ricavi è a 20mila euro). Ecco, in tabella, tutti i tetti massimi previsti per le singole attività, con i relativi codici ATECO di riferimento.

Attività Tetto massimo ricavi Codice ATECO
Industrie alimentari e delle bevande 35.000 10, 11
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 40.000 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9
Commercio ambulante di alimentari e bevande 30.000 47.81
Commercio ambulante di altri prodotti 20.000 47.82, 47.89
Costruzioni e attività immobiliari 15.000 41, 42, 43, 68
Intermediari del commercio 15.000 46.1
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 40.000 55, 56
Attività professionali 15.000 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87, 88
Altre attività economiche 20.000 01, 02, 03, 05, 06,  07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36, 37,  38, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 90, 91, 92,
93, 94,95, 96, 97, 98, 99

Un’altra precisazione dell’Agenzia delle Entrate relative alla corretta applicazione del nuovo Regime dei Minimi riguarda le operazioni con San Marino e con la Città del Vaticano: sono considerate esportazioni diverse da quelle verso gli altri mercato internazionali, che invece escludono la possibilità di applicare il regime forfettario. Di conseguenza, i ricavi e i compensi derivanti da operazioni con Città del Vaticano e San Marino concorrono alla formazione dei tetti.

=> Regime Minimi 2015: come certificare i ricavi