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Stop sussidi Edilizia, rimborso contributi

di Barbara Weisz

12 Gennaio 2017 16:06

Le imprese dell'edilizia non devono più versare i contributi per finanziare mobilità e trattamento speciale di disoccupazione, eliminati dal 2017: eccezioni e regole, messaggio INPS.

Oltre alla mobilità ordinaria, da questo gennaio 2017 è eliminato anche il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, e non vanno più versati i relativi contributi di finanziamento: ecco le istruzioni INPS per le imprese, anche in elaizone al diritto di rimborso contributi. Sono contenute nel messaggio 99/2017 dell’istituto di previdenza, e riguardano l’abrogazione dei sussidi edilizia sopra descritti prevista dall’articolo 2, comma 71, della legge 92/2012, la Riforma del Lavoro Fornero.

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L’abrogazione del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia (articoli 9 – 19 della legge 427/1975), e della mobilità, comporta per le imprese del settore edile che dal primo gennaio 2017 non si pagano più i seguenti contributi:

  • ordinario di mobilità, pari allo 0.30% della retribuzione imponibile (articolo 16, comma 2, lettera a, legge 223/91);
  • d’ingresso alla mobilità (articolo 5, comma 4, legge 223/91);
  • aggiuntivo per il trattamento speciale DS per l’edilizia, pari allo 0.80% della retribuzione imponibile (articolo 15 legge427/75).

Le procedure di calcolo del flusso Uniemens sono aggiornate di conseguenza. Ci sono però una serie di eccezioni. Le aziende che hanno avviato procedure di licenziamento collettivo e hanno effettuato licenziamenti entro il 30 dicembre 2016, sono comunque tenute al versamento sia dell’anticipazione che del contributo d’ingresso alla mobilità. Se invece i licenziamenti partono dal 31 dicembre 2016, non devono pagare il contributo.

Quanto al rimborso contributi, le imprese che hanno già anticipato some a titolo di contributo d’ingresso hanno diritto alla restituzione,  tramite conguaglio. I datori di lavoro possono fare il conguaglio a partire dalla prima denuncia UniEmens utile (competenza gennaio 2017), utilizzando il codice “G800“, avente il significato di “Recupero ai sensi dell’art. 4, co. 10, legge n. 223/91“. Parallelamente, in relazione a questi licenziamenti, le aziende saranno tenute al versamento del contributo di cui all’articolo 2, c. 31 della legge 92/12 (finanziamento ASPI). Il contributo consiste in una somma pari al 41% del massimale mensile ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Se la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo in questione è moltiplicato per tre volte.

Per quanto riguarda gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti alle liste di mobilità (articolo 8, commi 2 e 4, e articolo 25, comma 9, della legge 223/1991), continuano ad applicarsi fino a naturale scadenza per assunzioni, trasformazioni o proroghe avvenute entro il 31 dicembre 2016, anche se il termine di fruizione dell’incentivo è successivo. Se invece l’assunzione è avvenuta nel 2017, non si può più applicare il regime agevolato, anche se il lavoratore era iscritto alla liste di mobilità in data precedente. Le procedure informatiche INPS sono aggiornate per impedire istanze di riconoscimento del beneficio contributivo con riferimento alle assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate a partire dal primo gennaio 2017.