Condono fiscale e detrazione IVA

di Barbara Weisz

3 Aprile 2017 10:55

Condono fiscale e dichiarazione integrativa non bastano per applicare la detrazione IVA: normativa e sentenze di Cassazione.

Niente detrazione IVA sui crediti senza la dichiarazione dei redditi, anche con adesione a condono fiscale: lo ribadisce la Corte di Cassazione con la sentenza 22747/2016 relativa alla sanatoria fiscale prevista dalla Finanziaria 2003.  Secondo il Fisco, domanda di condono fiscale e dichiarazione integrativa non comprovano la sussistenza del credito nel periodo di omessa dichiarazione: di conseguenza non legittimano la detrazione IVA. La Cassazione ha dunque stabilito che il punto fondamentale riguarda la documentazione presentata a sostegno della legittimità della detrazione.

=> Sentenze di Cassazione

In precedenti sentenze, il comportamento del contribuente che aveva utilizzato crediti IVA maturati in anni di omessa dichiarazione erano stati ritenuti validi.

Esempio: sentenza 17757/2016 delle sezioni unite. In quel caso, però, il contribuente, pur non avendo presentato dichiarazione annuale, aveva fornito documentazione sufficiente a comprovare l’eccedenza d’imposta, attraverso le dichiarazioni periodiche e l’attestazione dei versamenti regolari. E il diritto alla detrazione, aveva stabilito la Corte, non può essere negato in presenza di prove utili a dimostrare l’imponibilità delle operazioni e la soggettività passiva degli acquirenti.

=> Condono fiscale IVA: quando non si applica

Nel caso al centro dell’ultima sentenza, invece, mancava la documentazione relativa all’eccedenza di imposta utilizzata. Per comprovare la legittimità della detrazione IVA, pertanto, bisogna far riferimento ai documenti indicati nella circolare 21/2013 dell’Agenzia delle Entrate, ovvero registri IVA e relative liquidazioni, dichiarazione cartacea per l’annualità omessa, fatture o documenti inerenti e/o equipollenti.

Non valgono, invece, la richiesta di condono e la dichiarazione integrativa, perché non contengono informazioni adatte a dimostrare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del credito. Del resto, sottolineano i giudici, è la stessa Finanziaria 2003, nella parte relativa al condono (articolo 8, comma 3, e articolo 9, comma 9) a esplicitare che:

«la dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d’imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d’imposta diverse da quelle originariamente dichiarate».