Le aliquote TASI-IMU restano uguali al 2015 sia a Milano sia a Roma, entrambi comuni che hanno comunque emesso nuove delibere per adeguare la normativa alle novità della Legge di Stailità: vediamo tutte le regole per pagare TASI-IMU nelle due città, ricordando che in ogni caso non è dovuta la TASI sulla prima casa. Il tributo è stato abolito dalla manovra economica. L’esenzione si estende anche alla casa assegnata al coniuge, novità sul comodato d’uso a parenti di primo grado, con riduzione del 50% della base imponibile. Vediamo tutte le aliquote e le regole previste dai comuni di Milano e Roma. Segnaliamo che in entrambi i casi, sul portale istituzionale dell’amministratore è presente un servizio per calcolare IMU-TASI 2016.
=> Acconto IMU-TASI: come applicare le novità 2016
TASI a Milano
L’unico caso in cui si continua a pagare la TASI sulla prima casa è quello degli immobili di lusso, categorie catastali A1, A8 e A9, che pagano lo 0,6% di IMU e lo 0,08% di TASI. Per quanto riguarda gli altri immobili:
- immobili soggetti a IMU-TASI: aliquota 0,08%;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: è dovuta solo la TASI, aliquota 0,1%;
- beni merce: fabbricati destinati dall’impresa costruttrice alla vendita: si paga solo la TASI, aliquota 0,25%.
IMU a Milano
L’IMU sull’abitazione principale, che si paga solo nel caso di immobile di lusso, è pari allo 0,6%. Per quanto riguarda tutte le altre tipologie di immobili, si applica l’aliquota di base dell’1,06%, con le seguenti eccezioni:
- seconde case in locazione con affitto calmierato: 0,65%;
- immobili di start up, di proprietà o in affitto (data di costituzione successiva all’1 gennaio 2013): 0,76%;
- immobili non commerciali: 0,88%. L’aliquota si applica anche se parte dell’immobile è adibito a uso commerciale, purché i proventi siano destinati all’attività istituzionale dell’ente;
- seconde case in affitto (gruppo A, tranne a10): 0,96%. L’aliquota si applica anche se l’immobile non è più locato in conseguenza di decreto di sfratto, non ancora eseguito;
- negozi e botteghe (C1), di proprietà o in affitto: 0,87%. Solo se utilizzati per l’attività di impresa. L’aliquota si applica anche se l’immobile è affittato all’esercente;
- laboratori (C3), di proprietà o in affitto: 0,87%;
- seconde case occupate abusivamente: 0,76% (occupazione documentata da denuncia di forze dell’ordine).
TASI a Roma
- Prima casa di lusso: 0,1%;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1%.
- Altri immobili: 0,08%.
C’è una precisazione per gli immobili appartenenti ai gruppi catastatali D (industriali), E (destinazione particolare): le rendite catastali determinate sulla base di atti di aggiornamento precedenti al 15 giugno 2016 hanno effetto per l’interno 2016.
IMU a ROMA
IMU pari all’1,06%, con aliquote particolari nei seguenti casi:
- prime case di lusso: 0,5%, detrazione 200 euro;
- alloggi Ater (istituto case popolari): aliquota 0,68%, detrazione 200 euro;
- negozi e botteghe (C1), laboratori (C3), nella categoria D8 le sole autorimesse pubbliche, teatri e cinema, immobili Onlus, negozi storici, edicole: 0,76%.
Inquilino
Qui c’è una precisazione da fare, perché l’esenzione TASI sull’abitazione principale ha effetto anche sulla quota inquilino. Quest’ultimo non è più tenuto al pagamento dell’imposta, ma il proprietario dell’immobile pagherà regolarmente IMU-TASI seconde case. Lo scorso anno, nel caso di immobili dati in affitto, le delibere dei comuni prevedevano quale quota fosse a carico dell’inquilino e quale del proprietario. L’inquilino non paga pià nulla, mentre il proprietario per stabilire la TASI dovuta sull’immobile dato in affitto fa riferimento alle deliberazioni degli anni scorsi. La quota inquilino è fissata al 10% a Milano e al 20% a Roma. Quindi, i proprietari pagheranno rispettivamete il 90% a Milano e l’80% a Roma.
Novità 2016
Ci sono una serie di novità che riguardano l’esenzione piuttosto che il modo di calcolare la tassa introdotte dalle legge di Stabilità e recepite dai Comuni di Milano e Roma. L’esenzione TASI prima casa è estesa alle seguenti fattispecie:
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, oppure destinate a studenti universitari (sempre soci assegnatari), anche se non residenti;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente a Forze armate, Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, Vigili del fuoco, personale appartenente alla carriera prefettizia.
=> Comodato: istruzioni per lo sconto IMU-TASI
Per quanto riguarda il modo di calcolare l’acconto IMU-TASI, bisogna tener presente la novità relativa agli immmobili dati in comodato d’uso ai parenti di primo grado (genitori o figli), ai quali si applica la riduzione della base imponibile del 50%.