Impresa artigiana: requisiti e limiti dimensionali

di Nicola Santangelo

9 Settembre 2015 09:27

Definizione, normativa e limiti per l’avvio e la gestione di un'impresa artigiana.

Si definisce impresa artigiana (articolo 2 della Legge 443/1985) l’azienda guidata personalmente e professionalmente dall’imprenditore in qualità di titolare, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e rischi inerenti alla direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

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Avvio impresa artigiana

Per aprire un’impresa artigiana l’imprenditore deve iscriversi entro 30 giorni dall’avvio dell’attività presso la specifica sezione della Camera di Commercio competente per la provincia della sede legale, cui è affidata la gestione dell’Albo Imprese Artigiane. Tutte le comunicazioni di iscrizione, modifica e cancellazione all’Albo artigiane devono essere presentate esclusivamente in via telematica con le stesse modalità previste dalla Comunicazione Unica.

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Artigianato artistico

Le imprese iscritte all’Albo da almeno 5 anni possono richiedere alla competente commissione provinciale il riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale. Nello specifico:

  • sono considerate lavorazioni artistiche le creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono elementi tipici del patrimonio storico e culturale.
  • sono considerate lavorazione tradizionali le produzioni e attività realizzate con tecniche e modalità consolidate, tramandate nei costumi e consuetudini a livello locale o regionale.

Normativa

L’imprenditore può essere titolare di una sola impresa artigiana e, ai sensi dell’articolo 4 della Legge 443/1985, può disporre al massimo di 22 dipendenti per la produzione di serie. Se l’attività viene esercitata in forma societaria, la maggioranza dei soci – uno, nel caso in cui siano soltanto due – devono svolgere in prevalenza il lavoro a titolo personale, anche manuale, nel processo produttivo. Inoltre il lavoro dovrà avere sempre funzione preminente rispetto al capitale investito.

Limiti

La Legge 57/2001 vieta la costituzione nella forma di società per azioni o in accomandita per azioni così come in società a responsabilità limitata unipersonale. Sono escluse dall’attività dell’impresa artigiana le attività agricole e quelle di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ad eccezione dei casi in cui siano strumentali e accessorie all’esercizio dell’attività artigiana.

Collaboratori familiari

L’artigiano, nell’esercizio del’attività, può servirsi della collaborazione dei familiari. In tal caso l’impresa dovrà presentare domanda all’Albo per l’inclusione (o successiva esclusione) dei collaboratori familiari. Possono essere assunti come collaboratori familiari: coniuge; figli legittimi, legittimati e adottivi; figli naturali legalmente riconosciuti; figli nati da precedente matrimonio del coniuge; minori regolarmente affidati; nipoti in linea diretta; fratelli e sorelle; genitori; nonni e bisnonni; parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado.