I benefit entrano nella retribuzione convenzionale

di Barbara Weisz

16 Febbraio 2026 11:17

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Dipendenti all'estero con residenza fiscale in Italia, la tassazione forfettaria sulla retribuzione convenzionale assorbe fringe benefit e stock options.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale dei compensi percepiti “in natura e differiti” (quote e azioni legate alle performance) da parte di italiani che, pur lavorando all’estero, decidono di mantenere in Italia la residenza fiscale. In particolare, rispondendo a specifica istanza di Interpello n. 37/2026, ha ritenuto assoggettabili al regime di tassazione convenzionale anche i redditi che derivano da benefit e stock options.

La retribuzione convenzionale per i lavoratori all’estero con residenza fiscale italiana

Questo particolare regime fiscale è regolato dall’articolo 51, comma 8-bis del Tuir. In base al testo di legge, il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa, soggiornando nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni annui, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Queste retribuzioni convenzionali, chiarisce l’interpello AdE, sono fissate entro il 31 gennaio di ogni anno e sono determinate con riferimento, e in misura non inferiore, al trattamento economico minimo previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria.

La tassazione convenzionale della retribuzione (compresi benefit e stock options

La regola di fondo nel regime articolo 51, comma 8-bis del Tuir è che la base imponibile è la retribuzione convenzionale e non quella effettivamente corrisposta al lavoratore. In pratica, è una sorta di determinazione forfettaria del reddito.

I principali documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate che forniscono i dettagli su questa particolare normativa sono la 207/2000 e la 11/2013. Quest’ultima, sottolinea che ogni retribuzione aggiuntiva a quella ordinaria (come ad esempio, emolumenti in natura, indennità, straordinari e premi) è automaticamente assorbita nella determinazione forfetaria e non può essere oggetto di autonoma tassazione.

Di norma, il reddito derivante dall’esercizio dei diritti di opzione per la partecipazione a piani di stock options è riconducibile alla categoria dei redditi di lavoro dipendente prevista dall’articolo 49 del Tuir e disciplinata dal successivo articolo 51.

Tuttavia, nel regime fiscale applicato in caso di retribuzione convenzionale, è prevista una deroga (articolo 51, comma 8-bis) per le stock options e le performances shares, che sono quindi assorbite nella retribuzione convenzionale. Questo, anche se maturate successivamente al loro riconoscimento, purchè il reddito prodotto ricada in un periodo coperto da retribuzione/tassazione convenzionale.

Per la quota di benefit maturata in un periodo in cui il relativo reddito non ricade nella retribuzione convenzionale scatta invece la tassazione ordinaria.