Rimborso affitto esentasse per il trasferimento di neo assunti: requisiti e nuovi chiarimenti

di Barbara Weisz

21 Maggio 2025 10:14

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Per le assunzioni 2025 può scattare il rimborso esentasse dell'affitto al lavoratore trasferito: nuovi chiarimenti fiscali sul fringe benefit in Manovra.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 4/2025 dedicata alle novità fiscali per i dipendenti dedica ampio spazio al nuovo fringe benefit destinato ai lavoratori neoassunti che si trasferiscono in un Comune distante almeno 100 km da quello di residenza per avvicinarsi alla nuova azienda.

L’agevolazione consiste in un rimborso esentasse fino a 5mila euro annui per il pagamento di affitto e spese di manutenzione ed il Fisco ne dettaglia ora i requisiti, proponendo anche alcuni esempi pratici. Vediamo tutto.

Fringe benefit per affitto di neo assunti 2025

Il Bonus affitto per sostenere le spese extra a fronte di una relocation presso una sede di lavoro molto distante è previsto dai commi 386 e seguenti della Manovra 2025. Mira a incentivare le nuovi assunzioni grazie a strumenti di welfare pubblico e prevede la seguente regola generale:

Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal primo gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5mila euro annui. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.

Bonus affitto dipendenti fuori sede: guida ai requisiti

Ci sono una serie di requisiti stringenti da rispettare per il nuovo fringe benefit fino a 5mila euro: l’assunzione deve avvenire nel 2025 (tra il primo gennaio e il 31 dicembre), deve essere a tempo indeterminato e deve riguardare  titolari di reddito da lavoro dipendente fino a un massimo di 35mila euro (si considerano percepite nel 2024 anche le somme versate fino al 12 gennaio 2025).

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Il tetto di reddito si riferisce esclusivamente al lavoro dipendente, per cui vanno esclusi eventuali redditi soggetti a tassazione separata. Aggiungiamo un’altra considerazione, non contenuta nella circolare delle Entrate: la norma stabilisce esplicitamente che l’agevolazione si applica «ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35mila euro nell’anno precedente la data di assunzione». Ne deriva che si può utilizzare questo beneficio solo se il lavoratore aveva nell’anno precedente, ovvero nel 2024, un reddito da lavoro dipendente.

Distanza

La distanza di almeno 100 km fra i due Comuni deve riferirsi alla via più breve a disposizione, ferroviaria o stradale. Almeno uno di queste due deve essere superiore a 100 km. Altra regola esplicitata dalla circolare: il lavoratore deve trasferire la residenza nella nuova abitazione per avere diritto al benefit. E deve farlo entro il termine di effettuazione del conguaglio ad opera del sostituto d’imposta dell’anno in cui sono erogate per la prima volta le somme. Se il rapporto di lavoro si interrompe prima, la residenza va spostata entro la data di cessazione.

Canone di locazione

L’oggetto del benefit sono le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione di «fabbricati locati». Non ci sono altri requisiti riferiti al contratto di locazione, per cui la circolare sottolinea che questo può essere di qualunque tipo, purché l’unità immobiliare sia ubicata nel Comune di lavoro, distante oltre cento chilometri dal Comune di precedente residenza. Il canone deve risultare dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno, mentre le spese di manutenzione sono quelle sostenute in relazione all’immobile relativo al predetto contratto. Attenzione: le copie del contratto di locazione e degli altri documenti utili ad attestare le spese devono essere rese disponibili al datore di lavoro e conservate per un eventuale controllo.

Se il benefit supera i 5mila euro

Pur essendo una forma di fringe benefit, questa agevolazione segue una regola diversa nell’ipotesi in cui il rimborso dell’affitto sia superiore a 5mila euro. La legge sui fringe benefit prevede che il superamento del limite annuo esentasse comporti la tassazione ordinaria su tutte le somme corrisposte in natura dal datore di lavoro. Il rimborso dell’affitto, invece, rappresenta una franchigia: se è superiore alla somma annuale, si applica la tassazione sul lavoro dipendente solo alla parte eccedente.

Compatibilità con altre agevolazioni

Un aspetto importante riguarda l’incompatibilità con altre agevolazioni, a partire da quelle edilizie. Sulle spese oggetto del fringe benefit non si possono applicare altri benefici. Quindi, esemplifica la circolare del Fisco, le spese di manutenzione rimborsate dal datore di lavoro non possono essere oggetto di detrazione su ristrutturazioni edilizie o riqualificazione energetica degli edifici.

Allo stesso modo, le spese di locazione oggetto del fringe benefit non si possono applicare le detrazioni sull’affitto previste dall’articolo 16 del Testo unico imposte sui redditi (TUIR).

Rimborso affitto: calcolo fringe benefit annuo

Il limite dei rimborsi a 5mila euro annui si applica per i primi due anni dall’assunzione. Esempio: un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato il primo ottobre 2025 ha diritto al beneficio fino al 30 settembre 2027 e il limite complessivo annuo di 5mila euro delle somme erogate o rimborsate per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati opera per i periodi dal primo ottobre 2025 al 30 settembre 2026 (primo anno), e dal primo ottobre 2026 al 30 settembre 2027 (secondo anno).

Altra precisazione contenuta nella Circolare 4/E del 16 maggio: non si può fare la media del biennio, calcolando una franchigia totale di 10mila euro. Esempio: nel primo anno, a fronte di un canone annuo di 10mila euro, il datore ha erogato oppure rimborsato la somma di 3mila euro. Nel secondo anno non è possibile rimborsare o erogare la somma di 7mila euro, stante il limite annuo di 5mila euro.