Le agevolazioni fiscali in busta paga sul lavoro dipendente

di Barbara Weisz

20 Maggio 2025 11:29

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Benefit, premi, contributi e agevolazioni per dipendenti: le novità della Riforma Fiscale e della Manovra2025 nella circolare applicativa delle Entrate.

La Legge di Bilancio 2025 e il Decreto Legislativo 192/2024 attuativo della delega di Riforma Fiscale hanno introdotto una lunga serie di novità in termini di deduzioni e detrazioni dal reddito di lavoro dipendente. La nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/2025 fornisce in questo senso tutte le istruzioni operative del caso, che andiamo ad analizzare in questo articolo.

Le agevolazioni sul lavoro dipendente dal 2025

Le nuove regole in vigore a partire dal periodo d’imposta 2025 non trovano ancora posto nelle dichiarazioni dei redditi di quest’anno ma si applicano in busta paga e andranno a conguaglio nel 730 e nel Modello Redditi 2026.

Riguardano la deducibilità dei contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (SSN), la non imponibilità dei contributi di assistenza sanitaria versati in ottemperanza a disposizioni di legge, i premi erogati agli atleti che vinceranno medaglie alle Olimpiadi di Milano-Cortina, i compensi straordinari nel comparto sanitario, i premi di produttività, la detassazione delle forme di welfare aziendale, del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere, delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, e i compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche.

Fringe benefit

In manovra ci sono diversi misure che modificano la tassazione sui fringe benefit, i beni o servizi che l’azienda cede al dipendente. Innanzitutto, viene confermato l’innalzamento della detasazione sui fringe benefit a mille euro, innalzato a 2mila euro per il dipendente con figli fiscalmente a carico. In quest’ultimo caso, il dipendente deve comunicare la datore di lavoro la presenza di figli fiscalmente a carico, in forma scritta, con modalità che possono essere stabilite dalle parti. Il beneficio è riconosciuto in misura piena a entrambi i genitori.

Resta la regola generale in base alla quale il superamento dei limiti, di mille o 2mila euro, determina la tassazione ordinaria sull’intero fringe benefit, non solo sulla parte eccedente.

C’è poi una nuova agevolazione per i lavoratori che trasferiscono la residenza in seguito a una nuova assunzione in un Comune distante oltre 100 km dalla precedente abitazione. In base ai commi da 386 a 389 della manovra, per i primi due anni dall’assunzione non concorre al reddito il rimborso o il pagamento diretto dell’affitto e delle spese di manutenzione da parte del datore di lavoro, nel limite di 5mila euro annui. L’agevolazione si applica ai lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35mila euro nell’anno precedente. IL contribuente che utilizza questo beneficio non potrà applicare altre agevolazioni fiscali sulle medesime spese.

Infine, la riforma fiscale ha stabilito che, nel caso in cui i beni o servizi riguardino l’attività del datore di lavoro, il valore dei beni sia determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avvengono la cessione o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro. E non più, come precedentemente previsto, prendendo come riferimento il prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista.

Contributi versati ai fondi sanitari

In base al sopra citato decreto legislativo, i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in conformità a previsione dei contratti collettivi a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale esclusi dal reddito per un importo fino a 3mila 615,20 euro riguardano i fondi, gli enti o le casse iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del ministro della Salute del 31 marzo 2008, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti. In pratica, la non concorrenza alla formazione del reddito di queste somme è subordinata ai seguenti requisiti:

  • l’iscrizione all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi sopra menzionata;
  • la conformità dell’operato dell’ente, della cassa o del fondo al principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.

Per quanto riguarda i familiari a carico, la Legge di Bilancio 2025 ha poi chiarito che queste misure fiscali si applichino al coniuge, non effettivamente e legalmente separato, ai figli di qualunque età, e agli ascendenti conviventi (genitori e nonni). Analogamente, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma, versati in favore dei predetti familiari del lavoratore dipendente, ancorché non siano fiscalmente a carico dello stesso.

Premi di produttività

La Legge di Bilancio (comma 385) estende la riduzione dal 10 al 5% dell’aliquota fiscale sui premi di risultato al triennio 2025-2027. Le regole sono le stesse già applicate negli anni scorsi a questa forma di tassazione agevolata sui premi di risultato: l’imposta sostitutiva si applica fino a un importo di 3mila euro lordi ai reddito da lavoro non superiori a 80mila euro. Deve essere prevista dai contratti nazionali o di secondo livello, in conseguenza di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione come definiti nel decreto interministeriale del Lavoro e dell’Economia del 25 marzo 2016 e alle somme elargite sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Altre novità fiscali per i dipendenti

  • Premi agli atleti di Milano Cortina 2026: il comma 262 della Legge di Billancio 2025 stabilisce che i premi erogati agli atleti dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Comitato italiano paralimpico, per le medaglie ottenute nelle gare svolte in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, non sono soggetti alle ritenute alla fonte e sono escluse dalla base imponibile.
  • Straordinari 2019-2021 degli infermieri SSN: il comma 354 della legge di bilancio 2025 introduce l’aliquota agevolata del 5%. L’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal datore di lavoro sui compensi a partire dal 2025. I codici tributo sono individuati con Risoluzione 7/2025.
  • Prestazioni sul rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana: sempre il decreto attuativo di riforma fiscale ha esteso ai familiari a carico la non imponibilità di contributi e premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
  • Detassazione notturni e straordinari festivi nel settore turistico-alberghiero: il beneficio è previsto dal comma 395 della manovra, consiste in un trattamento integrativo del 15% riferito alle prestazioni rese nel periodo dal primo gennaio 2025 al 30 settembre 2025. Spetta in presenza di reddito fino a 40mila euro, come detto solo su straordinari e lavoro notturno nei giorni festivi. La somma non concorre alla formazione del reddito, ed è quindi esentasse. Il lavoratore deve presentare al datore richiesta scritta, attestando che la retribuzione lorda dell’anno precedente è sotto i 40mila euro. Il sostituto d’imposta in seguito a questa domanda procede al versamento con la prima retribuzione utile, eventualmente riconoscendo eventuali arretrati.
  • Detassazione mance: il comma 520 della Manovra 2025 alza al 30% l’ammontare massimo delle mance da assoggettare a tassazione sostitutiva del 5% ed estende l’agevolazione ai lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a 75mila euro (dai precedenti 50mila).
  • Addetti alle corse ippiche: i compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche rientrano fra i redditi assimilati al lavoro dipendente, e concorrono a formare il reddito per la parte eccedente la soglia di 15mila euro nel periodo d’imposta.