


Provvedere alla registrazione del contratto di locazione rappresenta un obbligo imposto dalla normativa vigente, un adempimento che può essere eseguito dal locatore o dal locatario.
In caso di registrazione tardiva del contratto di locazione, che secondo la legge andrebbe effettuata entro 30 giorni dalla stipula, si va incontro a sanzioni precise che variano a seconda del ritardo temporale.
Come stabilito dal “Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro”, modificato dal Dlgs n. 87/2024, possono verificarsi due casi:
- ritardo non superiore a 30 giorni: è prevista la sanzione amministrativa del 45% dell’ammontare dell’imposta dovuta;
- ritardo superiore a 30 giorni: sanzione amministrativa pari al 120% dell’imposta dovuta.
L’articolo 69 del Testo unico del 26/04/1986 n. 131 modificato dal Decreto legislativo del 14/06/2024 n. 87, infatti, stabilisce che:
Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall’articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa pari al centoventi per cento dell’imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa del quarantacinque per cento dell’ammontare delle imposte dovute.
Per sanare le violazioni è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, fruendo della possibilità di versare interessi e sanzioni ridotte.